Progettazione

Antincendio, piani di emergenza «dettagliati» anche per villaggi turistici e campeggi

di Mariagrazia Barletta

Il numero minimo di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze non è più definito a priori dalla norma, ma va fatto derivare dalle risultanze della valutazione del rischio incendio. Definiti più nel dettaglio i contenuti del piano di emergenza. Sono queste le più importanti novità contenute nel decreto del ministero dell'Interno che va a modificare la normativa di prevenzione e protezione dagli incendi delle strutture ricettive all'aria aperta, come i campeggi e i villaggi turistici, con capacità superiore a 400 persone, ossia il Dm 28 febbraio 2014. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 luglio, ed è in vigore dal 13 luglio. Il nuovo decreto (Dm 2 luglio 2019), nonostante modifichi solo in minima parte la precedente normativa, allo scopo di «favorire una più immediata lettura del testo», sostituisce integralmente l'allegato al Dm 28 febbraio 2014 contenente la regola tecnica verticale.

È il titolo II ad essere modificato, ossia la parte del decreto che viene applicata, a discrezione del progettista e in alternativa al titolo I, in caso di ampliamenti, di modifiche agli impianti e alle vie di uscita, e per l'adeguamento di strutture esistenti. Si tratta della sezione del decreto che introduce il metodo proporzionale, basato sull'attribuzione alla struttura ricettiva di uno scenario incidentale preconfigurato dalla normativa, cui si associa una categoria di rischio e misure di sicurezza a questa proporzionali. La principale novità risiede nell'eliminazione dell'obbligo di designare un numero minimo di addetti all'assistenza all'esodo e alla lotta antincendio, che la legge definiva in base allo scenario incidentale di riferimento, al livello di vulnerabilità funzionale della struttura e all'affollamento. Dunque, il numero di addetti deriva dalla valutazione del rischi ed è il piano di emergenza ad identificare un adeguato numero di persone incaricate dell'attuazione delle procedure previste. Inoltre viene precisato che «il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle azioni previste dalla pianificazione di emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili».

Nel nuovo testo vengono anche dettagliati i contenuti del piano di emergenza, viene aggiornato il riferimento alle nuove norme tecniche delle costruzioni e per gli estintori viene meno la previsione secondo cui questi devono essere adatti anche ad estinguere fuochi di classe C (fuochi di gas). Infine, quanto alle fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni ed interni mobili, queste possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio, piscina, lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata, purché, questi ultimi, viene aggiunto dal Dm 2 luglio 2019, siano raggiungibili «con un percorso massimo di 500 metri dai confini dell'attività». Nessun nuovo adempimento è previsto per le attività in regola con le disposizioni contenute nel Dm 28 febbraio 2014 o che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle misure in esso previste. Restano immutate, così come differite dal Milleproroghe 2016 (legge 19 del 2017), le scadenze che il Dm del 2014 aveva fissato per la messa a norma in due tempi delle strutture esistenti. Dunque, entro il 7 ottobre 2020 le attività che risultavano esistenti al 13 aprile 2014 (data di entrata in vigore del Dm 28 febbraio 2014) dovranno completare l'adeguamento.

Il decreto del ministero dell'Interno pubblicato in Gazzetta

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