Progettazione

Prevenzione incendi, ecco le nuove norme tecniche per gli asili nido

di Mariagrazia Barletta

Ieri 21 maggio, alla riunione del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) dei Vigili del Fuoco, è stata presentata la bozza di norma antincendio per gli asili nido . La nuova regola tecnica verticale è destinata ad essere inglobata nel cosiddetto Codice, ossia nel Dm del 3 agosto 2015. Come già accaduto per le scuole, anche gli asili nido avranno dunque la loro norma prestazionale che, rispetto a quella di stampo prescrittivo, lascia più spazio alle valutazioni dei progettisti e meno ai rigidi precetti normativi. La nuova norma consta di solo cinque pagine, ma, come accade per tutte le regole tecniche verticali prestazionali, la strategia antincendio, comprensiva di tutte le misure di prevenzione, di protezione e gestionali, va costruita anche attraverso la Regola tecnica orizzontale (Rto) che definisce le misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice. Oltre alla Rto (attualmente in fase di revisione), da tenere in debita considerazione, se pertinenti, ci sono ovviamente anche le regole tecniche che il Codice riserva alle aree a rischio specifico e ai vani degli ascensori.

Applicazione facoltativa
Va ricordato che il prossimo 20 ottobre, con l'entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019, il Codice diventerà cogente per 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ma prive di regola tecnica verticale ( si veda l'articolo pubblicato su Edilizia e Territorio lo scorso 25 aprile ). Si tratta di attività cosiddette «soggette e non normate», categoria nella quale gli asili nido non rientrano. Dunque è facile prevedere che l'applicazione delle nuova norma prestazionale per i nidi sarà facoltativa e potrà essere seguita in alternativa alle misure prescrittive fissate dal Dm 16 luglio 2014. Sicuramente il decreto con cui sarà emanata la nuova regola tecnica dovrà, nel suo articolato, modificare il campo di applicazione del Codice, che per ora prevede espressamente l'esclusione degli asili nido. Se non vi saranno ulteriori modifiche, rispetto a quanto stabilito dal Dm 12 aprile 2019, le norme prestazionali per i nidi potranno essere applicate alle attività di nuova realizzazione e in caso di ampliamenti e modifiche di asili esistenti.

Tra l'altro, proprio sul fronte degli asili nido, il decreto Sblocca-cantieri, in esame al Senato, potrebbe riservare qualche sorpresa. Sono stati infatti presentati quattro emendamenti che propongono la proroga al 31 dicembre 2019 del termine (scaduto il 31 dicembre 2018) per completare il primo dei tre cicli di adeguamento previsti dal Dm 16 luglio 2014 per gli asili nido (a proporre la proroga sono senatori di M5S, FdI, Fi, Pd e gruppo Misto). Tali emendamenti , durante l'esame da parte delle Commissioni riunite Lavori pubblici e Ambiente, sono stati prima dichiarati improponibili e poi riammessi revocando la dichiarazione di improponibilità. Se verranno approvati ci sarà anche la riapertura del termine per l'adeguamento delle scuole, che avranno tempo fino al 2021 per la "messa a norma".

Misure calibrate in base alla quota dei piani e al numero di occupanti
Gli interventi previsti dalla nuova norma sono calibrati in base alle funzioni degli ambienti, al numero di occupanti e alla massima quota dei piani. Nei nidi soggetti a controllo, viene consentita la protezione di base (attuata con i soli estintori) solo in caso di altezze (massima quota dei piani) fino a 12 metri, purché il numero di occupanti sia inferiore a cento. In tutti gli altri casi è da prevedere una rete di idranti, preferendo i naspi per la protezione interna, come raccomandato nella Rto. Al di sopra dei 30 occupanti, si richiede inoltre l'installazione di impianti di rivelazione automatica. Inoltre, per le attività soggette a controllo, tutto il personale addetto all'attività deve ricevere formazione antincendio specifica. Fino a 50 occupanti, almeno quattro addetti devono essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica è frutto di specifica valutazione del rischio.

L'iter
La bozza di Dm contenente le nuove norme per gli asili nido ora sarà oggetto di studio da parte dei membri del Ccts, organo tecnico consultivo e propositivo istituito nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco. I membri del Ccts, tra cui vi sono i rappresentanti delle professioni tecniche, potranno avanzare proposte di modifica. Queste possono eventualmente essere recepite, dopodiché, in una prossima riunione del Ccts, la norma potrà essere licenziata definitivamente. Prima dell'approdo in Gazzetta ufficiale c'è, poi, un altro importante passaggio: il provvedimento va notificato alla Commissione Ue, che con gli Stati membri verifica che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Il tempo di "sosta" a Bruxelles è di tre mesi ma può raddoppiare (è raro) nel caso dovessero emergere osservazioni.

Continua l'ampliamento del campo di applicazione del Codice
Dopo il via libera, arrivato in Ccts lo scorso 21 febbraio, si attende la pubblicazione della regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questa nuova norma e quella relativa agli asili nido faranno salire a dieci il numero delle regole tecniche verticali del Codice, destinato ad essere ulteriormente rafforzato. La Direzione centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco lavora infatti alla redazione di nuove norme, tra cui quelle per gli ospedali e per i locali di pubblico spettacolo.

IL TESTO DELLA NORMA TECNICA

Il testo della norma tecnica sugli asili nido

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