Progettazione

Prevenzione incendi/2. Alberghi: più tempo per adeguarsi (con Scia)

di Mariagrazia Barletta

Per poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per l'adeguamento alla normativa antincendio, gli alberghi, il cui esercizio sia stato temporaneamente sospeso o che proseguano l'attività mantenendosi all'interno della soglia di 25 posti letto (soglia di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi), possono presentare la Scia parziale anche oltre il termine del 1° dicembre 2018.

«In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla Scia si dovrà allegare che una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi».

È questo il chiarimento che la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza - sollecitata da varie richieste - ha rilasciato in riferimento all'applicazione della proroga per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture turistico-ricettive. Acquisito il parere dell'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la Direzione centrale ha inviato il chiarimento alle Direzioni regionali ed interregionali e ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Più nel dettaglio, il chiarimento, per i casi particolari citati, va a interpretare quanto disposto dalla legge di Bilancio 2018.

Quest'ultima, infatti, per le attività turistico-ricettive con oltre 25 posti letto, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio degli alberghi (approvato dal ministero dell'Interno nel 2012), aveva prorogato al 30 giugno 2019 il termine fissato per completare l'adeguamento alla regola tecnica del 1994. Per beneficiare della proroga, secondo quanto stabilito sempre dalla legge di Bilancio, i responsabili delle strutture devono presentare una Scia antincendio parziale.

La Scia parziale deve attestare il rispetto di almeno quattro prescrizioni elencate nella legge di Bilancio 2018. Le prescrizioni elencate, che fanno riferimento alla regola tecnica del 1994 (Dm 9 aprile 1994), sono: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; locali adibiti a deposito, vie d'uscita ad uso esclusivo; vie d'uscita ad uso promiscuo.

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