Progettazione

Prevenzione incendi, ecco come dovranno essere progettati gli edifici condominiali

di Mariagrazia Barletta

Evitare che cavedi e materiali isolanti del “pacchetto” di facciata possano veicolare l'incendio in ambienti attigui al luogo di innesco. Scongiurare il rischio che pezzi di facciata, nel cadere, possano ostacolare l'esodo di chi scappa dalle fiamme. Sono alcuni degli obiettivi che i progettisti non potranno perdere di vista nella realizzazione di nuovi condomìni e nel pensare al restyling o all'efficientamento energetico di facciate di edifici esistenti per civile abitazione. In particolare, per i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, che siano di nuova costruzione o che siano interessati da estesi interventi di rifacimento delle facciate, stanno per nascere nuove norme il cui obiettivo è portare all'attenzione la sicurezza antincendio degli involucri. Le facciate, che siano curtain wall, o dotate delle più tradizionali finestre, con i loro rivestimenti, cavedi o pareti ventilate, costituiscono un punto sensibile sul fronte della sicurezza antincendio. Grenfell Tower docet.

Le nuove norme sulle facciate nel Dm (che integra la regola tecnica del 1987)
L'occasione per obbligare i progettisti a tenere in debita considerazione precisi requisiti per la sicurezza antincendio delle facciate, è data dalla bozza di decreto del Ministero dell'Interno che va ad integrare il Dm 246 del 16 maggio 1987, ossia lo “storico” decreto contenente i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione. La bozza di provvedimento, dopo l'ok ricevuto lo scorso 24 aprile dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), è stata completata, ossia all'allegato è stato aggiunto l'articolato . Ed è proprio tra gli articoli della bozza di regolamento (articolo 2) che sono stati aggiunti i requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomìni, per le quali si impone una progettazione antincendio ben studiata. La bozza di Dm, completa di allegato, è stata inviata a Bruxelles per adempiere agli obblighi connessi alla procedura di informazione stabilita dalla direttive 98/34/Ce e 98/48/Ce . Più nel dettaglio, viene verificato che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. La bozza di Dm è stata ricevuta dalla Commissione Ue lo scorso 22 agosto e vi resterà tre mesi (il periodo di standstill termina il 23 novembre) o sei nel caso dovessero emergere criticità.

S CARICA IL TESTO - LA BOZZA DEL DECRETO CON GLI ALLEGATI TECNICI

Progettazione antincendio obbligatoria per il rifacimento delle facciate
Con l'entrata in vigore del nuovo Dm bisognerà prestare particolare attenzione alla sicurezza antincendio delle facciate nel caso, ad esempio, di lavori volti alla realizzazione di un cappotto termico o di un'intercapedine ventilata. In definitiva, per i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, di nuova costruzione oppure esistenti ed oggetto di estesi lavori di rifacimento delle facciate, si impone una progettazione antincendio attenta. Per gli edifici esistenti i nuovi obblighi progettuali scattano per interventi che interessino più della metà della superficie dell'intero involucro. In entrambi i casi (nuova edificazione ed esistente) sono tre i requisiti basilari da considerare. Evitare che un incendio possa estendersi ad altre parti dell'edificio a causa di fumi e fiamme fuoriuscenti da vani, aperture, cavità e interstizi eventualmente presenti nel “pacchetto” facciata, è tra le principali azioni individuate nella bozza. Altrettanto importante è scongiurare il rischio che l'incendio possa provocare il distacco di pezzi di facciata, creando problemi all'esodo e mettendo a rischio la vita di occupanti e soccorritori. Limitare la possibilità che un incendio, sviluppatosi all'esterno dell'edificio, possa estendersi al suo interno è un altro obiettivo da perseguire. Le nuove regole non si applicheranno ai condomini per i quali, all'entrata in vigore del nuovo decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Saranno esclusi anche gli interventi di rifacimento dei prospetti che all'entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

Le linee guida del 2013 per la progettazione delle facciate
Gli obiettivi da perseguire per assicurare la sicurezza antincendio degli involucri edilizi erano già contenuti nelle linee guida “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegate alla lettera Circolare numero 5043 del 15 aprile 2013 della direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. La bozza di Dm li riprende fedelmente. Inseriti nel Dm diventeranno, però, cogenti. Le linee guida del 2013 vengono anche richiamate nella bozza di regolamento e, «nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili», restano un utile riferimento progettuale.

Più vicina la “rivoluzione” antincendio nei condomìni
Con l'invio a Bruxelles compie un passo decisivo il nuovo regolamento che va a modificare il Dm del 1987, ossia la regola tecnica che attualmente si applica ai condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri. Dopo il placet della Commissione europea, il nuovo Dm potrà fare ingresso in “Gazzetta ufficiale”, dando il via ad una “rivoluzione” per gli edifici per civile abitazione, che pone in carico anche ai condomìni le prescrizioni finora applicate ai luoghi di lavoro, riguardanti principalmente il mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio, la pianificazione di una corretta procedura di evacuazione in caso di emergenza, e la cura degli impianti e dei dispositivi antincendio, come: estintori, reti di idranti e impianti di rivelazione. Una “rivoluzione” tutta contenuta nell'allegato approvato ad aprile da parte del Ccts , che non ha subito alcuna modifica.

Attuazione in due tempi per la gestione delle emergenze
L'articolato include la definizione del periodo transitorio. In particolare, per quanto riguarda la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, le corrispondenti misure possono essere attuate in due tempi. Più nel dettaglio, vengono dati due anni per ottemperare alle disposizioni che riguardano l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previsti per altezze superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (obbligatori per condomìni di altezza antincendio superiore a 80 metri). Un anno è quanto concesso per mettere in atto le restanti prescrizioni, riguardanti principalmente tutte le azioni da mettere in atto per assicurare sia la sicurezza antincendio in condizioni ordinarie che una corretta evacuazione in caso di incidente.

Il testo del decreto all’esame di Bruxelles

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