Progettazione

Progettazione, in vigore il bando tipo Anac per i servizi da 100mila euro in su

di M.Fr.

Scatta di fatto da oggi - in quanto primo giorno lavorativo che segue la domenica 26 agosto, 15esimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta - l’obbligo per le stazioni appaltanti di applicare lo schema tipo dell’Anac alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria con importo da 100mila euro in su, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo schema di discliplinare predisposto dall’Anac è vincolante per tutte le procedure aperte delle committenze pubbliche, incluso il settore dei beni culturali. Nel caso dei settori speciali, il vincolo riguarda solo il caso in cui le stazioni appaltanti che operano nei settori speciali affidino servizi e forniture non connesse agli stessi lavori speciali (articoli 115-121 del codice).

Il testo pubblicato in Gazzetta

Il testo è strutturato in diversi gradi di cogenza, con una applicazione obbligatoria di tutto quello che nel testo è riportato in carattere tondo, e una applicazione opzionali per le parti che nel testo sono stampate in carattere corsivo o tra parentesi quadre. Nel caso delle gare telematiche, l’Anac consente un ulteriore grado di flessibilità, concedendo la possibilità alle stazioni appaltanti di apportare «le opportune modifiche al testo». Una precisazione importante prevede che il compenso per il servizio «non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata», in linea con la previsione normativa in tal senso introdotta dal correttivo appalti all’articolo 28 (comma 8-bis) del codice.

La nota illustrativa dell’Anac

Sopralluogo, il bando deve essere chiaro
L’Anac approfondisce anche il tema del sopralluogo, lasciando alla stazione appaltante la possibilità di prevederlo oppure no. La scelta però deve essere chiaramente indicata nel bando, specificando che «non è prevista alcuna visita dei luoghi» oppure, al contrario, che «il sopralluogo (...) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi». Inoltre, sempre nel caso che la Pa richieda la visita dei concorrenti, il bando deve chiaramente specificare che «la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara».
L’Anac fornisce indicazioni sul sopralluogo, e relativa delega, anche nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) oppure un consorzio stabile.
Nel caso dei raggruppamenti già costituiti, serve una delega del solo mandatario.
Nel caso dei raggruppamenti costituendi, serve una delega di tutti i componenti, altrimenti il componente che non delega deve effettuare il sopralluogo direttamente.
Nel caso dei consorzi, «il sopralluogo deve essere effettuato dal soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore».
Infine, il bando deve consentire di poter sanare attraverso il soccorso istruttorio «la mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo», anche in questo caso in riferimento a una norma del codice riscritta dal correttivo (articolo 83, comma 9).

Il bando tipo dell’Anac pubblicato in Gazzetta

La nota illustrativa dell’Anac

La relazione Air

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©