Progettazione

Edilizia, per la violazione delle norme antisismiche è esclusa la tenuità del fatto

di Giulio Benedetti

La tragica serie di terremoti succedutisi nell'ultimo decennio hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla concreta applicazione delle norme edilizie e antisismiche che, a seguito della recente riclassificazione del territorio, interessano quasi tutta l'Italia.Va osservato che dette norme sono sanzionate penalmente con la contravvenzione prevista dagli articoli 93,94,95 del Dpr n.380/2001 allorquando si eseguano interventi edilizi in zona sismica senza averne dato preventivo avviso scritto e senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

La violazione delle norme edilizie in zona sismica, inoltre, è sanzionata penalmente dalle contravvenzioni previste dall'articolo 44 lettera b ) e lettera c) del Dpr n. 380/2001, allorché l'intervento edilizio avvenga in assenza di titolo abilitativo; la violazione delle norme edilizie ed antisismiche costituisce, infine, il presupposto della contestazione di colpa specifica nei delitti di omicidio e di disastro. Il problema sulla inderogabilità di tali norme è stato affrontato dalla Corte di cassazione, che con la sentenza n. 38953/2017 ha escluso nei loro confronti l'applicabilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis del Codice penale) in quanto la stessa è esclusa dalla contestuale violazione di più disposizioni in conseguenza dell'intervento abusivo, come avviene quando con la realizzazione dell'opera abusiva vengano violate altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi : norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, di fruizione delle aree demaniali.Tale orientamento è la conferma delle precedenti sentenze n. 47039/2015 e n. 19111/2016, la quale ultima sostiene che elementi impeditivi dell'applicazione dell'articolo 131 bis del Codice penale sono: la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità della sanatoria, il mancato rispetto dei vincoli , il collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza del titolo abilitativo, il rispetto dei provvedimenti dell'autorità amministrativa , la violazione contemporanea di più disposizioni di legge urbanistiche , antisismiche e in materia di conglomerato di cemento armato.

La sentenza n. 29579/2017 della Cassazione ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione emesso dal giudice penale nei confronti di un immobile con ordine di riduzione in pristino del manufatto abusivamente realizzato a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna per i reati edilizi (articoli 44 lettera c), 71,72,93,95 del Dpr n. 380/2001). La Corte ha escluso che nei confronti dell'ordine di demolizione possa essere applicato l'indulto (Legge n. 241/2006) poiché lo stesso non ha una funzione punitiva , bensì di ripristino del bene leso e configura un obbligo reale e produce effetti nei confronti del possessore anche se non è autore del reato. Non essendo una pena, l'ordine di demolizione non può essere assoggettato a quella individuata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'articolo 173 del Codice penale per le sanzioni penali e neppure alla prescrizione stabilita dall'articolo 28 della Legge n. 689/1981 per le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. L'ordine di demolizione può essere revocato dal giudice penale quando diventi incompatibile con provvedimenti amministrativi di diverso tenore ed è impermeabile a tutte le vicende estintive del reato e/o della pena e ad esso non sono applicabili l'amnistia e l'indulto.

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