Progettazione

Legge concorrenza, preventivo obbligatorio per i professionisti: ecco cosa cambia

di Giuseppe Latour

Dagli estremi dell'assicurazione all'entità del compenso, organizzato secondo le principali voci di costo, comprensive di spese e oneri vari. Passando per i titoli professionali, le specializzazioni e tutte le informazioni sul grado di complessità dell'incarico. Sono moltissime le informazioni che a breve i professionisti italiani dovranno fornire ai loro clienti in forma scritta o in digitale. Lo ha stabilito la legge concorrenza , appena approvata in via definitiva dal Senato: il testo innova, così, un settore che in questi anni è stato ritoccato diverse volte. Ma, in questo caso, sceglie la strada più dura. Ingegneri, architetti e geometri dovranno fornire tramite i loro preventivi un quadro piuttosto dettagliato delle prestazioni che dovranno fornire e del loro profilo professionale.

Il cuore dell'intervento del Ddl concorrenza è il comma 150 dell'articolo 1, che interviene sull'articolo 9 del decreto legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali. «La disposizione – si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento - impone che la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale sia resa per iscritto o in forma digitale. La stessa forma scritta (o digitale) dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale». In altre parole, i vincoli appena accennati dalla riforma del 2012 vengono resi più stringenti.

Più nel dettaglio, al momento del conferimento dell'incarico professionale bisognerà pattuire il compenso per le prestazioni. Il professionista dovrà mettere nero su bianco una serie di elementi che, finora, potevano essere concordati solo in via informale. Quindi, bisogna rendere noto al cliente in forma scritta il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili «dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico».
Inoltre, bisogna inserire nel preventivo i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Al cliente, quindi, andrà fornito un quadro completo, consentendogli di tutelarsi laddove ne avesse necessità. Allo stesso modo, la misura del compenso «è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima», in forma scritta o digitale.
Il compenso dovrà seguire una serie di regole: essere adeguato all'importanza dell'opera ed essere pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, «comprensive di spese, oneri e contributi».

E non è tutto. Il comma 152, infatti, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. «La previsione dell'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni – dice ancora la relazione - innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo».

L'articolo 4, comma 1, del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (Dpr n. 137 del 2012), relativo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa, dispone infatti: «È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni». Da questo momento, invece, comunicare anche i titoli e le specializzazioni al momento del preventivo diventa un obbligo.

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