Progettazione

Prevenzione incendi, per la Scia irregolare il professionista rischia il carcere

di Mariagrazia Barletta

È entrato in vigore l'8 luglio il Dlgs che revisiona la normativa sulle funzioni del Corpo nazionale di Vigili del fuoco e sull'ordinamento del relativo personale. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 giugno come Dlgs 97 del 2017, attua la delega contenuta nella legge 124 del 2015, ossia la cosiddetta legge Madia, che, all'articolo 8, affidava al Governo il compito di provvedere alla «ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». Sul fronte delle procedure di prevenzione incendi, il nuovo decreto aggiorna il Dlgs 139 del 2006. Si tratta di una revisione diventata indispensabile dopo la pubblicazione del Dpr 151 del 2011, il regolamento che ha introdotto la Scia nel campo dell'antincendio, graduando gli adempimenti in base al principio di proporzionalità del rischio. Ad essere riscritto è l'articolo 16 sulle procedure di prevenzione incendi.

L'allineamento del vecchio testo normativo alle novità introdotte dal 2011 ha comportato alcuni aggiornamenti alle sanzioni. Non cambia la loro entità, ma le inadempienze prima legate al Cpi (Certificato di prevenzione incendi) ora fanno riferimento alla Scia. In particolare, i professionisti che nell'ambito della Scia o del rinnovo periodico di conformità antincendio presentano dichiarazioni mendaci e certificazioni non vere rischiano la reclusione da 3 mesi a 3 anni e una multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera dichiarazioni e certificazioni.
A coinvolgere i professionisti è anche un'altra disposizione, che riguarda la formazione. Con uno o più decreti del ministero dell'Interno (non viene fissata alcuna data limite per l'emanazione dei Dm) dovranno essere individuati gli onorari da corrispondere per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento svolte dai funzionari dei Vigili del Fuoco. Tra queste rientrano l'aggiornamento e la formazione dei tecnici antincendio. È un provvedimento che ha tutte le potenzialità per incidere positivamente sulle tasche dei professionisti. Risale a due anni fa l'appello che la Rete delle professioni tecniche rivolse alla Direzione centrale per la Prevenzione incendi, chiedendo che venissero uniformati, su scala nazionale, gli onorari da corrispondere ai funzionari dei Vigili del fuoco per i corsi di 120 ore e per quelli di aggiornamento, lamentando compensi territorialmente disomogenei, oscillanti tra gli 80 e i 240 euro per ogni ora di lezione (erano queste le cifre riportate nell'appello della Rtp).

Sempre nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi, una novità riguarda l'ampliamento della possibilità, da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, di chiedere supporto al Comitato tecnico regionale (Ctr) per valutare situazioni più delicate. In particolare, l'acquisizione della valutazione del Ctr non è più vincolata ai soli pareri di conformità sui progetti.
Il nuovo Dlgs, inoltre, definisce con più precisione il campo di applicazione dei servizi di vigilanza antincendio, svolti su richiesta dei responsabili delle attività. Si tratta di un servizio - prestato a titolo oneroso dal Corpo dei Vigili - di presidio fisico, i cui obiettivi possono essere di diverso tipo: integrare le misure di sicurezza dell'attività, prevenire situazioni di rischio, e assicurare un intervento immediato in caso di incidente. Con una modifica al Dlgs 139 viene precisato che tali servizi - compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi - possono essere effettuati anche in stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime e metropolitane. Il servizio di vigilanza può, inoltre, essere svolto dai Vigili del fuoco durante le attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili e a rischio esplosione e può anche concretizzarsi nel controllo remoto di impianti di rilevazione e allarme antincendio. Nuove disposizioni arrivano anche sul fronte aeroporti.
Il Corpo nazionale di vigili del fuoco, in attuazione al Regolamento Ce 139/2014, assume la funzione di Autorità competente per ciò che riguarda la certificazione e sorveglianza dei servizi di salvataggio e antincendio negli aeroporti, e la esercita in accordo con l'Enac. Nella pratica, il corpo dei Vigili del Fuoco assicura il servizio di salvataggio e antincendio in 38 aeroporti (nei quali trova applicazione il Regolamento Ue), sulla base di appositi accordi stipulati con i gestori aeroportuali, come previsto dalle disposizioni comunitarie (da attuare entro il 31 dicembre 2017).

Si tratta dei maggiori aeroporti italiani, dove, tra l'altro, il Corpo nazionale già svolge il servizio di soccorso e antincendio. L'elenco degli aeroporti, nei quali spetta ai Vigili lo svolgimento del servizio antincendio, è inserito in una tabella annessa al nuovo Dlgs (tabella A), la quale riprende la tabella allegata alla legge 930/1980 (più volte modificata). In particolare, rispetto alla precedente, la nuova tabella prevede, come new entry, l'aeroporto di Comiso (Ragusa), mentre viene cancellato quello di Forlì. Per gli aeroporti non inseriti nella tabella A, il servizio di salvataggio e antincendio è fornito dal gestore aeroportuale o da un altro soggetto autorizzato dall'Enac, e al Corpo dei Vigili spettano le funzioni di regolazione e controllo del servizio stesso. Infine, il Dlgs 97 del 2017 rimarca quanto stabilito dal Dl 101 del 2013: il Cnvvf può collaborare alla redazione di piani di emergenza comunali e di protezione civile, su richiesta di enti locali e Regioni (previa stipula di convenzioni).

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