Fisco e contabilità

Cassazione/2. Società di ingegneria abilitate a operare con i privati solo dal 2012 in poi

di Giuseppe Latour

Le società di ingegneria, come le Stp, possono svolgere attività di progettazione in campo privato solo a partire dal 2012. È quanto dice la Corte di cassazione civile in una sentenza (n. 7310 del 22 marzo 2017), destinata a far discutere. In sostanza, il fronte dei contratti pubblici e quello dei contratti privati viaggiano in parallelo. Il primo è stato oggetto di interventi che hanno dato via libera alle società già a partire dal 1994. Per il secondo, invece, la storia è più travagliata. La liberalizzazione del 1997, infatti, è rimasta inattuata. Il pieno allineamento tra pubblico e privato c'è stato soltanto a partire dal primo gennaio del 2012.

La pronuncia, in dettaglio, mette al centro la questione delle prestazioni professionali svolte da soggetti costituiti in forma societaria. E, per scandagliare il problema, analizza tutta la storia normativa di questo tipo di soggetti. Dalla seconda metà degli anni Settanta, con diversi interventi, il legislatore ha introdotto disposizioni che consentivano la costituzione di società di ingegneria, «così parzialmente abrogando il divieto risalente all'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939 di esercizio in forma anonima dell'attività ingegneristica».

Con l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, in particolare, sono stati inseriti tra i soggetti idonei ad effettuare le attività di progettazione, direzione lavori e altre attività accessorie, le società di ingegneria costituite in forma di società di persone o di cooperative tra professionisti o di società di capitali. Questa previsione è stata ribadita, con minime varianti, dal Codice appalti del 2006 e dalla più recente riforma del 2016. Quindi, a partire dal 1994 le società di ingegneria eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. «La disciplina sommariamente richiamata – spiega però la sentenza – riguarda le società di ingegneria che operano nell'ambito del settore dei lavori pubblici».

Tutta diversa la questione dei lavori privati. La trasposizione di questi principi anche in questo comparto, infatti, è legata alla legge n. 266 del 1997, che all'articolo 24 ha abrogato espressamente il divieto fissato nel 1939, liberalizzando le attività professionali regolamentate. Il problema però è che quell'articolo 24 non è masi stato attuato, tramite «l'emanazione di regolamento di fissazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 della legge n. 1815 del 1939». Per la sentenza, allora, la disciplina dell'esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate è rimasta senza attuazione, fino a quando il legislatore non è intervenuto di nuovo. Questo intervento, per la precisione, risale alla legge di Stabilità 2012, entrata in vigore il primo gennaio del 2012. Qui il divieto del 1939 è stato abrogato ed è stata dettata la disciplina delle società che esercitano le attività professionali regolamentate. Alla fine del 2011, quindi, è stata riconosciuta la validità del modello previsto a partire dal 1994 nel settore pubblico. Da quel momento, allora, questi soggetti sono abilitati a svolgere attività di progettazione anche nel mercato privato.

La sentenza della Cassazione

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