Progettazione

Milleproroghe/2. Slitta al 31 dicembre la scadenza per l'adeguamento antincendio delle scuole

di Mariagrazia Barletta

Le scuole non a norma sul fronte della prevenzione incendi hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola. A stabilirlo è il decreto Milleproroghe 2017 (Dl 244 del 2016), inserito nella «Gazzetta ufficiale» del 30 dicembre ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Slitta di un altro anno il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, anche se, al momento, l'unico riferimento per la progettazione antincendio delle strutture scolastiche è la normativa iper-prescrittiva e di vecchio stampo datata 1992 e già dimostratasi di ardua applicazione per le scuole preesistenti alla sua entrata in vigore (si consideri che il 55 per cento delle scuole è stato costruito prima del 1976). Dunque, la proroga è arrivata ma ancora non c'è la normativa prestazionale, moderna e flessibile, che avrebbe tutte le carte in regola per sbloccare finalmente l'adeguamento delle scuole. Si tratta della nuova regola tecnica verticale, specifica per le scuole, che non riesce a vedere la luce, nonostante, più di due anni fa, fosse già pronta per entrare a far parte del nuovo impianto normativo di tipo prestazionale diventato realtà con il decreto del ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 (il nuovo testo di prevenzione incendi). Era già presente, infatti, nella bozza del nuovo "Codice" di prevenzione incendi, che fu presentata ad aprile 2014, ma poi fu stralciata e non arrivò nel testo definitivo pubblicato in «Gazzetta ufficiale».

La bozza delle nuove norme prestazionali per le scuole è stata poi riesaminata ed il relativo testo è stato licenziato nuovamente (in via provvisoria) dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e poi, una volta approdato al Miur per ottenere la dovuta intesa, ha trovato ostacoli sul suo cammino. Il testo è passato sotto la lente dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, nell'ambito del quale il Miur, i Vigili del fuoco, la struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni, l'Anci e l'Upi, hanno lavorato per condividere il testo. Ma è emerso un nodo: veniva chiesto al Viminale (il testo delle nuove norme prenderà la forma di decreto del ministero dell'Interno) di introdurre una data a partire dalla quale le nuove norme prestazionali avrebbero rimpiazzato quelle prescrittive del 1992. Il "Codice" di prevenzione incendi, nel quale le nuove disposizioni per le scuole andrebbero a confluire, infatti, prevede che le norme in esso contenute coesistano a tempo indeterminato con quelle preesistenti (le une sono alternative alle altre).

La questione della definizione di un periodo transitorio ha rallentato ulteriormente l'iter della nuova norma antincendio per le scuole, che ha mancato, così, l'appuntamento con la proroga appena arrivata. Bisogna considerare, inoltre, che la nuova normativa, una volta trovata l'intesa tra i dicasteri interessati, dovrà passare al vaglio della Commissione Ue, chiamata a verificare che da essa non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Si tratta di una procedura che dura tre mesi nel caso non ci siano osservazioni da parte degli Stati membri, altrimenti i tempi si duplicano.

Risalgono al 1992 le norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche, che avevano concesso cinque anni alle scuole preesistenti alla loro entrata in vigore per adeguarvisi. Un termine che con il tempo è stato allontanato. Poi, a maggio 2016 è stato pubblicato in «Gazzetta» un piano di adeguamento in fasi per le scuole ancora non in regola sul fronte della prevenzione incendi (decreto del ministero dell'Interno del 12 maggio 2016) e con esso il Viminale aveva stabilito due date (26 agosto e 26 novembre 2016) entro le quali le scuole avrebbero dovuto attuare un primo e poi un secondo gruppo di misure di prevenzione, di protezione e gestionali, tratte dalla normativa del 1992. Ora, con il Milleproroghe, le strutture non in regola, comprese quelle che hanno aderito al piano di adeguamento senza completarlo, hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per la «messa a norma».

La questione è delicata. È privo di certificazioni di prevenzione incendi il 58 per cento delle scuole, secondo quanto registrato da «Ecosistema Scuola», il rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica, presentato lo scorso 3 novembre e basato su un campione di quasi 6mila edifici, distribuiti in 86 capoluoghi di provincia. Sono dati riferiti al 2015, quando ancora non c'era il piano di adeguamento in fasi. Ma a detta dell'Anci (il 77 per cento delle scuole è di proprietà dei Comuni), scaduto il piano di adeguamento, probabilmente gran parte delle scuole che erano fuori norma continueranno ad esserlo. Ed allora un forte impulso alla «messa a norma» potrebbe arrivare dalla normativa prestazionale, come detto già messa a punto e non più basata su rigide prescrizioni uguali per tutte le scuole italiane, ma pronta a dare spazio alle abilità progettuali del professionista che, muovendosi tra i paletti fissati dal legislatore, potrebbe mettere a punto con maggiore libertà una strategia antincendio costruita tenendo conto della specificità della singola scuola che si troverebbe ad esaminare.

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