Progettazione

Cassazione: risponde dei danni chi rinuncia al direttore lavori in cantiere

di Guglielmo Saporito

Può costare caro eseguire lavori edili senza un direttore lavori, cioè senza un professionista abilitato che segua l’impresa man mano che procede l’esecuzione dell’opera data in appalto.

Questo principio, sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza 10 novembre 2016 n. 22884, accresce le responsabilità dei committenti per tutta una serie di lavori che vengono affidati direttamente all’impresa, confidando nelle capacità di quest’ultima.

La direzione lavori è prevista come obbligatoria dalle norme edilizie, in particolare quando si intervenga su strutture o con utilizzo del cemento armato, insieme alla figura del progettista ed al professionista che segue i calcoli. Quando tuttavia il committente ritiene, per modesti lavori, di fare a meno (soprattutto per motivi economici) del direttore dei lavori, non significa che l’intera responsabilità della corretta esecuzione dell’opera ricada sull’impresa appaltatrice.

La Cassazione sottolinea infatti che dalla mancanza del direttore dei lavori può dedursi che i lavori stessi siano stati eseguiti sotto la direzione e responsabilità diretta e concorrente degli stessi committenti. Nel caso specifico, i danni causati da errori esecutivi saranno quindi risarciti sia dall’impresa che dai privati committenti, perché la mancanza del direttore lavori non accresce, di per sé sola, la responsabilità dell’impresa esecutrice. Un problema analogo era già sorto in una vicenda in cui il direttore lavori, pur essendo stato nominato, risultava non avere sufficienti competenze per controllare in dettaglio la correttezza di alcune modalità esecutive dell’opera, e in particolare il rispetto dei calcoli di cemento armato. Con sentenza 7370/2015 la Cassazione aveva sottolineato che risponde dei danni edilizi anche il direttore lavori che, per estrazione e competenza professionale (in quanto geometra), riteneva di non essere responsabile perché non in grado di valutare in corso d’opera in quale modo l’appaltatore (l’impresa) ed i suoi ausiliari avevano eseguito un lavoro.

Osservano i giudici che il direttore lavori, accettando l’incarico, deve poter garantire al committente quantomeno una capacità di supervisione e di controllo sulla corretta esecuzione degli elementi portanti, anche se la progettazione non rientri nella sua competenza. In parole povere, anche un tecnico che non è in grado di progettare è comunque in grado di controllare.

Per i danni che possano derivare dall’esecuzione dei lavori, la figura del direttore ha un peso eguale (Cassazione, sentenza 18521/2016) a quello dell’appaltatore: entrambi infatti rispondono in modo solidale dei danni, anche se tali danni sono il risultato di diverse condotte, l’errata costruzione dell’appaltatore e l’omessa sorveglianza del direttore dei lavori.

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