Progettazione

Consiglio di Stato/3. Linee guida sui requisiti dei progettisti: tagliare le norme sui giovani

di Giuseppe Latour

Tagliare le norme sulla partecipazione dei giovani. E quelle che prevedono ipotesi di incompatibilità per l'accesso alle gare: dovranno entrare nel decreto correttivo. Sono le indicazioni più rilevanti del parere con il quale il Consiglio di Stato ha appena licenziato lo schema di Dm del ministero delle Infrastrutture sui requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Nonostante un parere positivo, i magistrati amministrativi hanno richiesto diverse limature, essenziali per allineare il testo al quadro normativo in vigore. Il provvedimento, comunque, adesso si avvia a grandi passi verso il via libera finale.

I rilievi più interessanti riguardano gli articoli 2 e 3. Qui il decreto prevede l'incompatibilità per il libero professionista a partecipare a una gara in una serie di casi, come quello in cui "alla stessa gara partecipi una società di professionisti o di ingegneria di cui è socio". Si tratta di ipotesi che, secondo il Consiglio di Stato, sono aggiuntive rispetto "a quelle individuate dalla normativa primaria recata dal Codice", all'articolo 48 comma 7 e all'articolo 80, comma 5. Queste aggiunte, però, non sono accettabili.

Il parere, infatti, spiega che "appare incongruo prevedere, in via regolamentare, delle fattispecie di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste in linea generale dalla normativa primaria di riferimento". Il Codice, nel fissare il perimetro del decreto, stabilisce che questo deve individuare i requisiti dei progettisti e non la previsione di singole fattispecie di incompatibilità. A questo, poi, va aggiunto che, in base alle norme europee, "le cause di incompatibilità non dovrebbero consistere in divieti assoluti e aprioristici, come invece previsto dalle disposizioni regolamentari" realizzate dal ministero delle Infrastrutture. Bisogna, infatti, verificare caso per caso se sussistono conflitti di interessi e, se è necessaria un'esclusione, questa andrà adottata come "extrema ratio", nell'ipotesi in cui il conflitto "non sia diversamente risolvibile". Meglio, allora, stralciare tutto ed, eventualmente, inserirlo nel decreto correttivo di prossima approvazione.

Sui giovani l'articolo 9 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire punteggi premianti nei bandi di gara per società, consorzi e ati che prevedano la presenza di più di un giovane professionista o che abbiano stipulato convenzioni con istituti universitari. Sul punto vengono fatte diverse osservazioni. La prima osservazione è che queste regole riguardano il tema della valutazione delle offerte, già disciplinata sia dal Codice che dalle linee guida Anac sui servizi di ingegneria. Queste ultime, in particolare, prevedono che nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione sia previsto un incremento dei punteggi in caso di presenza di giovani professionisti. "Al fine di evitare duplicazioni normative", allora, "la commissione ritiene che l'articolo 9 debba essere espunto dal testo del presente decreto".

E non è tutto. Sui giovani interviene anche l'articolo 5, sui raggruppamenti temporanei, prevedendo che al loro interno ci sia la presenza di almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni. Una regola simile era già inserita all'articolo 253 del Dpr n. 207/2010, il vecchio regolamento appalti. E, per il Consiglio di Stato, non ha carattere di obbligo, "in quanto la norma parla soltanto di presenza di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere promozionale", senza cioè imporre prescrizioni insuperabili.

Il parere del Consiglio di Stato sui requisiti dei progettisti

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©