Progettazione

Ingegneri: più vincoli alla progettazione anche per gli impianti esterni agli edifici

Regole più stringenti sul deposito dei progetti. Deroghe per i responsabili tecnici delle Pmi. Obblighi anche per gli impianti esterni e per quelli di trasmissione dati. Sono solo alcune delle modifiche che il Consiglio nazionale degli ingegneri ha appena chiesto al ministero dello Sviluppo economico sul Dm n. 37 del 2008. La norma chiave per l'impiantistica, secondo i professionisti, ha bisogno di una robusta manutenzione. Così, il Cni ha individuato un pacchetto di cambiamenti che, da subito, potrebbero migliorare l'applicazione del testo.

«Trascorsi ormai parecchi anni dall'entrata in vigore del Dm 37/2008 – esordisce la lettera -, da parte dei professionisti ingegneri operanti nel settore, con la condivisione degli ordini provinciali di tutta Italia, si sono riscontrate alcune criticità che si ritiene opportuno evidenziare, proponendo modifiche legislative al testo». Da qui nasce una proposta di modifica che, come spiega il Cni, ruota soprattutto attorno a un punto: «Sarebbe quanto mai opportuno per la sicurezza dei cittadini inserire nella normativa italiana l'obbligo di progettazione e di verifica anche per gli impianti elettrici esterni», che al momento non sono inquadrabili nel perimetro del Dm 37/2008, relativo ai soli impianti collocati all'interno degli edifici.

Per questo, all'articolo 1, che riguarda l'ambito di applicazione del decreto, bisognerebbe specificare che anche gli «impianti elettrici all'aperto a servizio degli edifici» devono essere trattati sulla base delle stesse regole che valgono per tutti gli altri. Anche perché, come spiegano gli ingegneri, questi impianti sono sottoposti a «condizioni più severe» e, quindi, «fonti di potenziale rischio». Allo stesso modo, bisognerà includere nel perimetro del Dm anche «gli impianti telefonici e di trasmissione dati».

Una novità importante potrebbe riguardare i responsabili tecnici. Normalmente, infatti, questi devono svolgere la loro funzione per una sola impresa. Per le piccole imprese (sotto i 15 dipendenti) andrebbe invece prevista una deroga: i loro responsabili tecnici potranno lavorare contemporaneamente per più aziende. Accanto a questo, bisognerebbe prevedere anche per la manutenzione straordinaria la redazione di un progetto, preparato da un professionista competente iscritto a un albo professionale. Un maggiore rigore che dovrebbe riguardare anche le varianti: la documentazione tecnica depositata al Comune deve essere rispondente a quanto è stato effettivamente eseguito.

Una novità importante riguarda l'articolo 11. «Si ritiene – spiega il Cni - che la formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 non sia aggiornata secondo gli attuali titoli abilitativi edilizi. È oggi previsto che interventi di natura impiantistica possano essere svolti in assenza di titoli abilitativi edilizi specifici e ciò determina la difficoltà di controllo dell'obbligo di deposito del progetto». Per questo va previsto che il proprietario o il committente delle opere «deposita il progetto degli impianti da realizzare, soggetti ad obbligo di progettazione, presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente alla presentazione delle richieste dei titoli abilitativi e prima dell'inizio dei lavori nel caso di opere non soggette a titoli abilitativi».

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