Urbanistica

Beni sottoposti a tutela paesaggistica, le ultime decisioni dei giudici sulle autorizzazioni

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto


Autorizzazione paesaggistica – Beni sottoposti a tutela paesaggistica - Previsione all'art. 136 d.lgs. n. 42/2004 – Caratteristiche che un territorio deve avere per essere considerato “bellezza panoramica” – Avvio di specifico procedimento con dichiarazione di notevole interesse pubblico Ex art. 137 d.lgs. n. 42/2004 – Necessità - Fattispecie relativa a impianto eolico.
In linea generale, la bellezza panoramica (ivi compreso il c.d. skyline) può essere oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 d.lgs. n. 42/2004, il quale afferma che “Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico [...] le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. Tuttavia, affinché un territorio possa considerarsi bellezza panoramica è necessario l'avvio di uno specifico procedimento ai sensi degli articoli 137 e seguenti d.lgs. n. 42/2004, con la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 11 luglio 2016 n. 3037


Autorizzazione paesaggistica – Zone di rilevante interesse paesaggistico, culturale e ambientale – Concessione di occupazione di suolo pubblico comunale – Preventivo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza – Fattispecie relativa a centro storico della città di Venezia.
Il preventivo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza è essenziale per le zone di rilevante interesse paesaggistico, culturale ed ambientale. Pertanto, le richieste di concessione volte all'occupazione del suolo pubblico non potrebbero essere positivamente rilasciate dall'autorità comunale in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22 giugno 2016 n. 2755


Autorizzazione paesaggistica – Opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - Opera di pubblica utilità – Diniego – Necessità di motivazione particolarmente rigorosa – Procedimento unico semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla implementazione delle infrastrutture strumentali alla produzione dell'energia pulita da fonti rinnovabili ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003 n.387 - Fattispecie relativa agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità in vista del proficuo raggiungimento delle finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell'ambiente e dell'eco-sistema. L'art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ha introdotto un procedimento unico semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla implementazione delle infrastrutture strumentali alla produzione dell'energia pulita da fonti rinnovabili. Tale premessa induce a ritenere che le motivazioni dell'eventuale diniego (seppur parziale) all'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 23 marzo 2016 n. 1201


Autorizzazione paesaggistica – Autorizzazione concessa da un comune in virtù dell'art. 151 d. lgs. N.490 del 1999 – Territori e immobili tutelati dal Piano territoriale paesistico regionale – Norma tecnica di attuazione del Piano ed istitutiva del potere di riesame e annullamento dell'autorizzazione – Potere regionale di annullamento – Non sussiste - Fattispecie relativa al Piano territoriale paesistico della regione Puglia (PUTT\P)
Non sussiste un potere regionale di annullamento per motivi di legittimità dell'autorizzazione paesaggistica concessa da un comune nell'ambito delle sue competenze delegate, ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, duplicativo di quello esercitabile dall'organo statale (decentrato) ancorché limitata ai territori e immobili tutelati dal Piano Territoriale paesistico, in assenza di una previsione da parte una norma primaria, necessariamente statale, che consenta tale dislocamento del potere di riesame, in duplicazione e deroga alla previsione generale della competenza dello Stato, prevista dalla legge, necessariamente statale, cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 11 febbraio 2016 n. 601

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