Progettazione

Prevenzione incendi, tutti i casi in cui è possibile derogare al nuovo codice

di Mariagrazia Barletta

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), per le attività rientranti nel suo campo di applicazione si apre la strada del procedimento di deroga, precedentemente non previsto. A dirlo è la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del fuoco tramite una nota di chiarimento. Inoltre - specificano ancora dal Dipartimento - l'iter previsto dal Dm di agosto può essere impiegato anche nelle attività che non rientrano nella sfera d'azione del Codice, allo scopo di mettere a punto misure compensative del rischio in caso di attivazione di un procedimento di deroga. Ma, dall'applicazione di quelle metodologie non deriva automaticamente l'accoglimento delle istanze di deroga.

Dunque per tutte le 34 tipologie di attività soggette al nuovo Codice, tra le quali rientrano depositi e strutture destinate ad attività industriali e produttive, l'emanazione del Dm 3 agosto ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga. Per tali attività si apre la possibilità di andare a cercare soluzioni alternative, che vadano a compensare il maggior rischio derivante dalla mancata osservazione di una prescrizione, con la possibilità di derogare alle norme orizzontali, comprese quelle relative alla reazione e resistenza al fuoco, pur restando nei confini disegnati dal Codice. Infatti, avvertono dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, l'iter da seguire è unico, ossia è quello disciplinato dallo stesso Dm 3 agosto 2015 (capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato I).

In caso di attivazione della deroga, per le attività dotate di regola tecnica verticale ma non rientranti nel campo d'azione del Codice, come ad esempio gli ospedali, i locali di intrattenimento e gli edifici di civile abitazione, l'impiego delle misure previste nel Dm di agosto, spiegano dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, «non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con un'applicazione integrale delle stesse».

In futuro potrà verificarsi un terzo caso: quello di attività attualmente regolamentate da una specifica normativa verticale di tipo prescrittivo e che avranno anche una propria Regola tecnica verticale (Rtv) inserita nella normativa prestazionale del nuovo Codice. È prevista infatti l'emanazione di Rtv per le scuole, gli uffici e gli alberghi, che saranno inserite nel Dm del 3 agosto. Quando le nuove norme entreranno nel Codice, qualora il titolare dell'attività voglia seguire le regole tecniche di vecchia generazione, che conviveranno con le nuove, e nel caso si renda necessario il ricorso alla deroga, le misure compensative potranno essere definite utilizzando la procedura del Codice. L'impiego delle nuove norme per valutare le misure alternative non assicurerà, però, l'accoglimento automatico dell'istanza di deroga.

La nota del ministero dell'Interno sulla deroga all'applicazione del codice di prevenzione incendi

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