Progettazione

Milleproroghe/2. Prevenzione incendi, un anno di tempo in più per adeguare le scuole

di Mariagrazia Barletta

Concesso un anno in più di tempo alle scuole per adeguarsi alle misure di prevenzione e protezione dagli incendi. Quattordici i mesi di proroga per gli alberghi con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica in materia antincendio del 1994, e purché in possesso di alcuni requisiti minimi di sicurezza. A deciderlo è il cosiddetto Milleproroghe.

Il differimento per le scuole era già presente nel decreto, mentre quello riservato agli alberghi è spuntato alla Camera durante l'iter di conversione. Il testo è stato poi confermato in Senato. La normativa verticale per le strutture ricettive, al suo esordio del 1994, prevedeva una graduale «messa a norma», concedendo un tempo massimo di otto anni per l'attuazione delle prescrizioni in esso contenute, ma poi, a porre rimedio alla scadenza imminente, è sempre arrivato, in extremis, un differimento, fino allo slittamento al 31 ottobre 2015, ora portato al 31 dicembre 2016.

PREVENZIONE INCENDI, 15 ANNI DI PROROGHE

Edilizia scolastica
Viene confermata, dunque, la proroga per regolarizzare le scuole, che avranno tempo fino al 31 dicembre 2016 per mettere in atto le prescrizioni contenute nella normativa. Il Milleproroghe, dunque, allontana di un anno la scadenza fissata al 31 dicembre 2015 dal decreto 104 del 2013. Il provvedimento del 2013 prevedeva anche l'emanazione di un decreto del ministero dell'Interno al quale affidava il compito di definire gli obblighi che le scuole (ancora in deficit con gli adeguamenti) avrebbero dovuto attuare secondo un piano diviso in più step. Tale Dm, che doveva essere emanato entro il 12 maggio 2014, ancora non c'è. Così il Milleproroghe stabilisce che l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le scuole deve essere completato entro sei mesi dall'adozione del Dm previsto dal Dl 104 del 2013 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Il contesto è quello di un numero elevato di edifici scolastici non in regola. A dare una misura della questione è «Ecosistema scuola», l'indagine annuale di Legambiente sulla qualità dell'edilizia e dei servizi scolastici, condotta in 96 capoluoghi di provincia italiani. I dati presentati a dicembre 2015 rilevano una situazione leggermente differenziata da Nord a Sud ma comunque critica, con il 32,5 per cento delle scuole in regola al Nord, il 41,7 per cento al Centro e il 39 e 37,8 per cento rispettivamente al Sud e nelle Isole.

Le strutture ricettive turistico-alberghiere
Dopo il varo del piano biennale straordinario di adeguamento (decreto del ministero dell'Interno del 16 marzo 2012) e in seguito alla semplificazione della normativa arrivata lo scorso 24 luglio per le strutture da 26 a 50 posti letto, sembrava non ci fossero più motivi per iterare le proroghe che, da 15 anni e con puntuale periodicità, hanno interessato le strutture ricettive turistico-alberghiere. Differimenti peraltro già censurati da Bruxelles nel 2011.
E invece per gli alberghi passa dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione e protezione dagli incendi. Un differimento che riguarda le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, soggette alla regola tecnica verticale del 1994 (decreto del ministero dell'Interno del 9 aprile) e in possesso dei requisiti minimi per accedere al piano straordinario biennale, approvato con il decreto del ministero dell'Interno del 16 marzo 2012. Un piano che dava la possibilità di usufruire di un'ulteriore proroga alle sole attività, in regola con alcuni requisiti minimi di sicurezza, che avrebbero ottenuto l'approvazione di un programma di adeguamento.

L'ottenimento della proroga introdotta alla Camera con l'attuale Milleproroghe è subordinato al possesso, al 1° marzo 2014, dei requisiti minimi prescritti dal Dm del 16 marzo 2012. Si tratta di una contraddizione rimasta nella normativa. La legge 15 del 2014 (Milleproroghe del 2014) vincolò l'ennesima proroga al possesso dei requisiti minimi stabiliti dal piano biennale, fissando il completamento della messa a norma al 31 dicembre 2014. Tali requisiti dovevano essere posseduti alla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2014). Ma, mentre i successivi Milleproroghe, compreso l'ultimo, hanno provveduto ad allontanare progressivamente la data ultima per il completamento degli adeguamenti, non c'è stata alcuna norma che abbia adeguato anche il termine del 1° marzo 2014, che continua ad essere tale. In definitiva solo le strutture che al 1° marzo 2014 erano in possesso dei requisiti minimi determinanti per l'accesso al piano biennale di adeguamento, possono oggi usufruire della proroga al 31 dicembre 2016. Una risposta all'intricata questione arriva dalla nota della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica (nota 5298 del 2014), frutto di un'interpretazione data dall'Ufficio Affari legislativi e parlamentari, secondo la quale è possibile presentare istanza di ammissione al piano straordinario dopo il 1° marzo 2014, «attestando ora per allora il possesso dei requisiti minimi di sicurezza a tale data».
In definitiva, a colpi di Milleproroghe e in base a interpretazioni di una normativa pasticciata, la scadenza per l'adeguamento viene puntualmente allontanata e il cosiddetto «piano biennale straordinario», che doveva terminare il 31 ottobre 2012, viene mantenuto in vita perdendo ormai ogni carattere «straordinario».

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