Progettazione

Ingegneri: riformare gli albi dei Ctu collegandoli alle competenze certificate dagli ordini

di Giuseppe Latour

Rivedere il sistema di albi dei Ctu presso i tribunali. Collegandoli ai meccanismi di certificazione delle competenze degli ordini. È la proposta appena avanzata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, per innovare lo schema ormai obsoleto sul quale si fonda l'organizzazione del lavoro dei consulenti tecnici d'ufficio. In questo modo, nella diverse cause, il giudice potrà scegliere i suoi periti scandagliando nel dettaglio le loro competenze. I nuovi elenchi degli ordini, infatti, permetteranno di accedere anche ai curriculum dei professionisti.

Attualmente, la procedura di selezione e l'attività dei consulenti tecnici presso il tribunale è disciplinata dalle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Qui si stabilisce che, presso ogni tribunale, è istituito un albo dei consulenti tecnici, tenuto dal presidente e regolato dalle decisioni prese da un Comitato apposito, al quale prendono parte anche il procuratore della Repubblica e un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale territoriale, designato dalle diverse categorie. L'ufficio Ctu si occupa di tenere materialmente l'Albo in ogni tribunale. E risponde anche all'eventuale contestazione di addebiti disciplinari e all'irrogazione delle relative sanzioni.

L'iscrizione all'Albo dipende dal possesso di determinati requisiti di competenza e di moralità: l'articolo 62 del Codice di procedura civile parla di «particolare competenza tecnica», requisito ribadito dall'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, dove si dice anche che «possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali». Il mantenimento dell'iscrizione dipende, ovviamente, dalla «persistenza dei requisiti anzidetti al momento della revisione».
Se questo sistema funziona sotto il profilo della verifica dei requisiti di moralità, non è altrettanto efficace se parliamo di qualificazione professionale. Nel Codice di procedura civile, infatti, non viene definito in maniera dettagliata il concetto di competenza tecnica. «Sembra possibile, pertanto, - spiega il presidente Cni, Armando Zambrano - che la particolare qualificazione dei Ctu possa essere verificata a priori dagli stessi ordini, agendo esclusivamente sulle competenze organizzative e di tutela del titolo professionale riservate a questi ultimi».

In sostanza, per rendere i profili dei Ctu più dettagliati e al passo con le innovazioni della professioni, bisognerebbe rivedere il sistema. Introducendo, inizialmente su base volontaria e in seguito anche come requisito obbligatorio, la possibilità di collegare gli Albi dei tribunali ai sistemi di certificazione delle competenze ai quali sta lavorando il Consiglio nazionale, che consentono di conoscere in dettaglio il curriculum del professionista.

Quindi, dopo avere certificato la sua competenza presso le commissioni degli ordini, il Ctu potrà velocizzare la valutazione del Comitato di ammissione del tribunale e, poi, avere la priorità per l'attribuzione di incarichi legati alle sue competenze specifiche. «Questo risultato – conclude Zambrano - sembra agevolmente raggiungibile mediante l'adozione di un regolamento interno, predisposto dal Cni ed eventualmente sottoposto all'approvazione del ministero vigilante, finalizzato a far emergere le speciali qualificazioni in possesso degli aspiranti Ctu».

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