Progettazione

Più concorsi, Bim, stop a massimo ribasso e appalto integrato: alla Camera la riforma appalti rivoluziona la progettazione

di Giuseppe Latour

Aprire il mercato dei servizi. Modernizzare il settore, attraverso il Bim. Restituire importanza agli elaborati tecnici nella nuova geografia delle gare, anche grazie alla riforma del 2 per cento. E spezzare l'equilibrio che, negli ultimi anni, ha messo i professionisti in posizione defilata rispetto alle imprese, addirittura vietando l'appalto integrato complesso. La riforma degli appalti uscita dalla commissione Ambiente della Camera, dopo il passaggio al Senato, incide in maniera molto forte sulla questione della progettazione. Guardando al testo approvato, alcune strade sono già esattamente segnate in vista del nuovo Codice. Mentre su altre saranno decisive le risposte in arrivo con il decreto delegato e, soprattutto, con le linee guida di attuazione. Si tratta dei concorsi, sui quali il Ddl rischia di non segnare una discontinuità con il passato, e dei requisiti per l'accesso alle gare, problema centrale per tutti gli ordini professionali.

Appalto integrato
Il passaggio chiave sulla materia della progettazione è la lettera gg) del disegno di legge, revisionata profondamente più volte nel corso dei mesi. Qui si affronta, in primo luogo, la questione dell'appalto integrato. Il ricorso all'affidamento di progettazione ed esecuzione in una soluzione unica va limitato «ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori». Quindi, di norma la progettazione andrà fatta prima della gara per i lavori e l'appalto integrato dovrà diventare una soluzione eccezionale, riservata alle ipotesi nelle quali il know how dell'impresa risulti effettivamente irrinunciabile. Addirittura, in questa chiave, è stato esplicitamente vietato l'affidamento dei lavori sulla base di progettazione «di livello preliminare». Quindi, l'appalto integrato complesso entra nei libri di storia.

Cambia il ruolo della Pa
Come corollario di questa previsione, lo stesso criterio di delega spiega che "di norma" dovrà essere mandato in gara il progetto esecutivo. Non si parla di obblighi, quindi le stazioni appaltanti avranno nei fatti mano libera. Ma, messa insieme all'indicazione sull'appalto integrato, questa novità dovrebbe produrre l'effetto di aprire il mercato dei servizi per i professionisti: scende il numero degli elaborati realizzati dalle imprese e aumentano gli spazi per le gare di progettazione perché le stazioni appaltanti, nell'impossibilità di farsi tutto in casa, dovranno investire più risorse in bandi. Anche perché, in contemporanea, è stato pesantemente rivisto l'incentivo del 2% per la progettazione della Pa: non sarà più destinato alla redazione degli elaborati, ma alle attività di programmazione e controllo.


Stop al massimo ribasso
E qui arriva un altro punto importante: questi bandi non potranno essere costruiti al risparmio. La fase progettuale, secondo la riforma, deve essere valorizzata, promuovendola con lo scopo di migliorare la qualità architettonica. Quindi, il Ddl prevede l'esclusione per i servizi di architettura e ingegneria «del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta». Una norma che specifica meglio quello che altrove viene stabilito dal Ddl in termini generali: negli appalti ad alta intensità di manodopera bisogna sempre usare l'offerta economicamente più vantaggiosa. E questo vale anche per la progettazione. Finisce, così, la storia dei bandi affidati con ribassi record. Senza dimenticare che, in chiave di trasparenza, in fase di gara gli atti progettuali da adesso andranno pubblicati sempre in rete, «per garantire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti».


Requisiti per l'accesso alle gare
In fase di attuazione, adesso, restano alcuni punti in sospeso. Il primo riguarda l'accesso alle gare di progettazione. I requisiti di fatturato e dipendenti, sui quali di recente si è pronunciata anche l'Anac con la determina n. 4/2015, sono uno dei punti più delicati del nuovo sistema. Per gli ordini professionali andrebbero abbattuti, mentre per le società di ingegneria il mercato dei bandi di piccolo taglio è già sufficientemente aperto. La riforma, almeno per ora, non dice nulla di preciso sul tema.


Concorsi di progettazione
Discorso simile si può fare per i concorsi. La delega ipotizza di promuovere la qualità architettonica e tecnico-funzionale «attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione». Un accenno molto timido che, di fatto, non sembra discostarsi dalle regole in vigore: già oggi quando la prestazione riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, l'amministrazione deve valutare in via prioritaria il concorso di progettazione o il concorso di idee. Ma la storia recente ha detto che questo non avviene quasi mai.


Il Bim entra nel Codice
Infine, una nota che riguarda l'innovazione. La fase progettuale, secondo la delega, andrà valorizzata attraverso «il progressivo uso di strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione elettronica ed informativa per l'edilizia e le infrastrutture». Qui, in altre parole, si parla di Bim, building information modeling. Anche in questo caso, sono ancora da definire i profili di attuazione di questa norma. Ma il varo di questo principio ha, da solo, una portata a suo modo storica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©