Progettazione

Geometri/2. Sentenze, disegni di legge, circolari: storia della querelle infinita sulle competenze dei professionisti

di Giuseppe Latour

Decine di sentenze, leggi ambigue, interpretazioni contrastanti, proposte di riforma e circolari di ordini locali e Consigli nazionali. Il tema delle competenze dei geometri è ormai da decenni un terreno minato di sfida tra categorie. Parole come cemento, modeste costruzioni, zona sismica sono il campo di battaglia sul quale si consumano scontri sanguinosi. Dal regio decreto n. 274 del 1929 fino ai momenti più recenti: il Consiglio di Stato, con il suo ultimo parere, ha riaperto la ferita.

Il Regio decreto del 1929
La base di tutto è il regio decreto del 1929 che disciplina la professione dei geometri e che, all'articolo 16, stabilisce che questi sono vincolati al progetto di costruzioni rurali che non «richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone». Lo stesso articolo 16, poi, parla di «modeste costruzioni civili». A rafforzare il contenuto di quel decreto, ne è arrivato un altro (il 2229 del 1939), dove si stabilisce che «ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato» deve essere costruita in base «ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo».

Norme contrastanti
Ma il legislatore non ha remato sempre nella stessa direzione. Anzi, spesso è stato ambiguo. Basta citare la legge n. 1086 del 1971, in materia di progettazione in cemento armato, dove è scritto che «la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 (in cemento armato) deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile». O l'abrogazione del regio decreto del 1939, cassato dal Dlgs n. 212/2010, perché giudicato ormai anacronistico.

La giurisprudenza
Così il pallino è stato affidato alla giurisprudenza, che ha delineato due strade. Da un lato l'interpretazione rigida delle norme, riservando la competenza per il cemento armato ai tecnici laureati. Dall'altro una visione più flessibile. Negli anni, allora, è stato possibile leggere che, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 2861/1997), «resta esclusa la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato».

Mentre, per il Consiglio di Stato (sentenza n. 348/2001), «per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento. A tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi». Una pronuncia recentissima di Palazzo Spada (la n. 883/2015) ha addirittura vietato il cemento armato ai geometri. Da ricordare che, su questa sentenza, gli ordini di ingegneri e geometri hanno emanato due diverse circolari, arrivando a conclusioni tra loro opposte. In generale, se i giudici civili hanno quasi sempre escluso la competenza dei geometri, quelli amministrativi sono stati decisamente più ondivaghi.

Gli edifici in zona sismica
A questa questione si è sommata quella degli edifici realizzati in zona sismica. In questo caso il Dpr n. 380/2001 prevede che, in queste aree, il progetto possa essere presentato anche da «un geometra o perito edile iscritto all'albo», entro i limiti delle loro competenze. Mentre qualche tempo fa il Consiglio di Stato (n. 686/2012) ha spiegato che i geometri sono esclusi dalla possibilità di progettare in queste aree, perché le zone sismiche non possono «farsi rientrare nella nozione di modeste costruzioni civili». Insomma, il caos. Tanto che, in diverse occasioni, il presidente degli architetti Leopoldo Freyrie ha spiegato che «per via giudiziaria non risolveremo mai il problema». Si è tentata, allora, la strada parlamentare.

La proposta Vicari
La senatrice e sottosegretario allo Sviluppo economico Simona Vicari (Ncd) ci ha provato nel 2009 con un Ddl sulle competenze dei geometri. Dopo essere rimasto a lungo nel congelatore, a inizio 2012 la discussione sul tema è esplosa. Nella legge era inserita la possibilità di svolgere attività legate al «progetto architettonico e strutturale, calcoli statici, direzione lavori e collaudo di edifici in cemento armato con massimo tre piani fuori terra in zona non sismica e due piani in zona sismica». Troppo per ingegneri e architetti, che hanno affossato il testo. Così, nell'attesa di una norma condivisa sulle competenze, la battaglia pare destinata a continuare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©