Progettazione

Efficienza energetica, nuove regole per il progettista: entra in scena l'«edificio ombra»

di Massimo Frontera

La progettazione che riguarda i nuovi edifici e gli interventi di riqualificazione edilizia si sdoppia. A partire dal primo ottobre, il progettista dovrà infatti applicare le nuove regole introdotte dai decreti ministeriali che recepiscono le norme europee e sono attesi a breve sulla «Gazzetta Ufficiale». «Ci voleva una virata verso una miglioramento della qualità degli interventi che fosse in grado di dimostrare che il tuo intervento migliora i consumi di energia. È da tempo che lo diciamo - commenta a caldo Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, che però va subito al punto: «Il sistema ha però il suo punto debole nei controlli: chi controlla? E chi controlla i controllori? Il tema della qualità della certificazione è uno dei temi fondamentali in un'azione di questo tipo. Soprattutto se tu concedi degli incentivi. Se tu fissi i paletti ma poi non controlli oppure non fai norme che definiscono bene l'aspetto dei controlli, è tutto inutile».

L'edificio «ombra»
Oltre a introdurre dei nuovi valori di efficienza energetica, il testo tecnico introduce un nuovo sistema di calcolo. Il progettista dovrà confrontare il suo progetto del futuro edificio con il cosiddetto edificio standard, virtuale ma in tutto e per tutto analogo al progetto reale, solo considerando i requisiti di prestazione energetica fissati dal decreto.
Se il progetto reale risulta almeno in linea con i requisiti dell'edificio standard di riferimento, l'esame è superato. In base poi a quanto il progetto reale si discosta - in meglio - rispetto al l'edificio ombra, all'edificio reale sarà assegnata la sua classe di merito.

La nuova pagella dell'edificio: da 0 a 10 e lode
Il livello di prestazione energetica dell'edificio (oppure dall'unità abitativa) sarà indicato da lettere, che vanno dalla A (massimo livello prestazionale) alla G. I livelli saranno 10: i primi quattro livelli saranno tutti A, con quattro gradazioni: da A4 (massimo livello prestazionale) ad A1. Il livello minimo richiesto per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni esistenti è la classe B. Oggi è invece richiesta la classe C (dei vari sistemi regionali). L'aspetto curioso è che nel passaggio dal sistema regionale all'Ape unico si possono nascondere varie sorprese, non sempre piacevoli per l'interessato. Un primo effetto può riguardare il passaggio dalla classificazione regionale a quella nazionale. La stessa casa, nel passaggio all'Ape nazionale, potrebbe trovarsi bruscamente declassata.
Il secondo effetto riguarda invece il nuovo sistema di Ape. Dal momento che il metodo di calcolo è riferito al confronto con l'edificio ombra, due appartamenti dello stesso palazzo potrebbero essere classificati diversamente in quanto aventi diverse caratteristiche che modificano i parametri di efficienza.

Arriva in Italia l'edificio a energia quasi zero
Al vertice dell'efficienza ci sono poi gli edifici cosiddetti a "energia quasi zero", traduzione dello standard europeo "nearly zero energy buildings" (Nzeb ), il top dell'efficienza. Non c'è alcun obbligo di realizzarli. Per chi volesse farlo, lucrando gli eventuali vantaggi fiscali che il legislatore potrà concedere, le norme definiscono i requisiti necessari. In sintesi, si tratta di andare oltre tutti i parametri di efficienza fissati al 2021 (2019 per gli edifici pubblici) e in più, utilizzare quote di energia ottenuta da fonti rinnovabili (il riferimento è il decreto legislativo 28 del 3 marzo 2011, allegato 3, paragrafo 1, lettera c).

La relazione tecnica, la guida per il progettista
In arrivo anche un altro provvedimento tecnico. Si tratta del decreto Mise che fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2015, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue sulle prestazioni energetiche degli edifici.
Anche per questo provvedimento è prevista un'entrata in vigore a partire dal primo agosto prossimo. Più in particolare il decreto tecnico indica ai progettisti quali dati (e come) inserire relativamente a elementi edili, termotecnici, illuminotecnici; e come poi debbano eseguire i calcoli e le verifiche. In modo da redigere poi la relazione tecnica di progetto che attesta l'effettiva rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Il decreto fornisce pertanto tre schemi di relazione tecnica, a seconda che il progetto riguardi nuove costruzioni, "ristrutturazioni importanti" o interventi di riqualificazione energetica.

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