Appalti

Dl Rilancio, anticipazione al 30% possibile anche per i vecchi appalti

A una prima lettura la norma che introduce l'aumento dell'anticipo del prezzo sembrerebbe ammissibile anche fuori dalle procedure regolate dal Dlgs 50/2016

di Massimo Frontoni

L'art. 207 ("Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici") del D.L 19 maggio 2020 n. 34 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla G.U. Serie Generale n. 128) ha introdotto una rilevante modifica in tema di anticipazione contrattuale, elevandone l'importo al 30% (comma 1) ed estendendo la misura agli appaltatori che abbiano già usufruito della anticipazione contrattuale (ovviamente nella precedente aliquota ridotta ) nonché agli appaltatori che "abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione".

Si tratta di una misura che accoglie nel merito la prima delle "10 idee per ripartire" emerse dal forum condotto nel mese di aprile (v. Edilizia e Territorio 8 maggio 2020 "Anticipazione straordinaria, addio split payment e indennizzi anti-Covid per far ripartire l'edilizia")
Possono quindi svolgersi alcune prime e rapide considerazioni.

Come noto, il recente intervento operato sul testo dell'art. 35, comma 18 del Dlgs 50/2016, dall' art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020) aveva esteso l'erogazione dell'anticipazione contrattuale anche ai casi della consegna in via d'urgenza, mantenendo la misura dell'anticipazione stessa al "20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ".
La disposizione introdotta dall'art. 207 prevede, al comma 1, che l'importo dell'anticipazione possa essere elevato "fino al 30 per cento" in relazione "alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50":
-i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto";
-"in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini" e
-"…in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021"

Il comma 2, invece, sembra non limitare il proprio campo di intervento alle "procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ", atteso che, in apertura, si legge "Fuori dei casi previsti al comma 1", l'anticipazione può essere riconosciuta in favore degli appaltatori:
-"che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero
-che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.".
e "per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo" (compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante).

Il coordinamento tra il comma 1 ed il comma 2 risulterà decisivo per individuare l'effettiva portata della norma.

Mentre il comma 1, tutto centrato sulla fase di scelta del contraente, interviene espressamente sul testo dell'art. 35, comma 18, del d.lgs 50/2016, elevando dal 20 al 30% l'importo dell'anticipazione, il comma 2 è tutto centrato sulla fase esecutiva del contratto, atteso che opera il riferimento a casi in cui l'anticipazione sia stata già erogata (il che può avvenire, ai sensi dell'art. 35, comma 18, citato, "entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione"), ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. La chiave di volta è in questa ultima precisazione.

Una possibile lettura ("senza aver usufruito di anticipazione ") potrebbe essere, e sarebbe certamente la più coerente con la rubrica dell'articolo " Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici", quella per cui si ritenga estesa l'erogazione dell'anticipazione a tutti i casi, anche relativi ad appalti antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs 50/2016, in cui l'appaltatore – fosse anche per la mancata previsione dell'istituto all'epoca della stipula - non abbia ricevuto tale importo.

Una lettura meno convincente, atteso che il testo costituirebbe una precisazione tra l'ultroneo e l'inutile rispetto al primo caso, porterebbe a ritenere che l'attuale anticipazione "rafforzata" si applichi a quei contratti che, pur essendo prevista l'erogazione dell'anticipazione ed abbiano visto l'effettivo inizio della prestazione, non abbiano registrato l'accredito all'appaltatore dell'anticipazione del 20%.

Tale seconda lettura porterebbe ad applicare una normativa d'urgenza a casi sporadici, ove mai se ne potessero trovare, forse connessi alla mancata consegna della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore, circostanza, peraltro, che impedirebbe anche l'erogazione della nuova anticipazione "rafforzata" (da cui , ancora, la sostanziale inutilità della seconda fattispecie in commento), attesa l'applicabilità anche a questa del secondo, terzo e quarto periodo del comma 18 dell'art. 35 .

La Relazione illustrativa del decreto non risulta decisiva a favore dell'una o dell'altra interpretazione, atteso che essa fa riferimento all'art. 35 ma solo per gli appaltatori "che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista", mentre non tratta il caso qui in commento, ovvero "che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione."
Inoltre, sempre nella Relazione e laddove si ritenga in parte qua applicabile al caso in commento, il richiamo all'art. 35 è comunque limitato alle "modalità e con le garanzie" ivi previste, il che è logico, atteso che altrimenti, per i casi in cui non fosse prevista ab origine l'anticipazione, si creerebbe un "buco normativo": senza tale richiamo, infatti, non sarebbe possibile stabilire se e come debba essere garantita e come debba essere recuperata l'anticipazione.

Ultime rapide considerazioni: poiché la stazione appaltante nella determinazione dell'importo massimo attribuibile dovrà tenere conto delle "somme già versate" sembra risultare irrilevante la quota parte di anticipazione già recuperata, mentre per i lavori in fase di ultimazione la misura occorrerà coordinare l'importo da anticipare all'importo residuo dei lavori da eseguire.

Trattandosi di decretazione d‘urgenza, tali profili potranno essere affrontati ed auspicabilmente risolti nella legge di conversione.

Il testo del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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