Appalti

Gare, illegittimo escludere l'impresa che non dichiara l'annotazione priva di sanzione nel casellario Anac

Consiglio di Stato: l'obbligo dichiarativo non può essere riferito alle iscrizioni nella sezione B, che non rilevano come gravi illeciti professionali

di Dario Immordino

Il concorrente che non abbia dichiarato di essere stato espulso da precedenti gare di appalto a causa della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione ed iscritto nella sezione B del casellario informatico Anac non può essere escluso dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c del Codice degli appalti. Ciò perché il mendacio o l'omissione rilevano esclusivamente nell'ambito della procedura in relazione alla quale sono avvenuti e possono essere valutati in relazione ad ulteriori gare solo nel caso in cui sia il concorrente sia stato iscritto nella sezione A del casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac, ove vengono annotati i provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità anticorruzione in seguito all'accertamento del dolo o della colpa grave, nonché dell'importanza e della gravità dei fatti (c.d. iscrizione interdittiva di cui all'art. 80, comma 5, lett. f- ter), e comma 12 (cfr. Cons. Stato Sez. V, 27/09/2019, n. 6490, Tar Napoli sez. III sentenza 31 ottobre 2019 n. 5189).

Nella sezione "B" del casellario, invece, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 vengono iscritte le cd. ulteriori informazioni "utili", che assumono un mero valore di pubblicità notizia, rendendo note circostanze che non costituiscono motivo di esclusione né un grave illecito professionale , per la quale non può predicarsi l'obbligo dichiarativo.
Considerato, pertanto, che l'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice degli appalti include tra le cause di esclusione delle procedure di affidamento di contratti pubblici l'omissione delle «informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione», ne consegue che i partecipanti ad una gara di appalto non sono tenuti a dichiarare le esclusioni comminate nei propri confronti in precedenti gare per aver prodotto dichiarazioni o documentazione non veritiere, né a menzionare l'annotazione di tali circostanze in un pubblico registro con mera funzione di pubblicità, poiché si tratta di elementi inidonei ad integrare la suddetta causa di esclusione.

Sicché la circostanza che il concorrente non menzionato tali precedenti nella domanda di partecipazione che nell'apposito spazio riservato del Dgue deve ritenersi irrilevante ai fini del corretto svolgimento delle gare e non può determinare la sua esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.

La funzione dei cosiddetti obblighi informativi posti a carico dei concorrenti è, infatti, quella di mettere la stazione appaltante a conoscenza delle circostanze ed informazioni necessarie e utili ai fini di un'adeguata e ponderata valutazione sulla affidabilità ed integrità dei concorrenti, con particolare riferimento alle pregresse vicende professionali suscettibili di integrare "grave illecito professionale" (cfr. Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288, Cons. Stato, sez. V, sent. 5171 del 22.7.2019, Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2019, n. 2430; 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n. 5500; T.A.R. Lazio, sez. I, sent. 4729/2019).

Motivo per cui l'obbligo dichiarativo non può essere riferito alle iscrizioni nella sezione B del casellario, che non rilevano come gravi illeciti professionali e non producono effetti interdittivi (Cons. Stato, sez. V, sent. 6490/2019).

Sulla base di queste argomentazioni il Tar Napoli, con la sentenza 469/2020 ha statuito che la stazione appaltante può adottare a carico del concorrente «provvedimenti sanzionatori o espulsivi dalla procedura di gara» ai sensi e per gli effetti dei cui ai commi 5 e 12 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 solo nei casi di «omessa dichiarazione di precedenti esclusioni da analoghe gare disposte per omessa o falsa attestazione circa l'iscrizione nel casellario informatico».

Al riguardo la sentenza rileva il progressivo superamento dell'orientamento giurisprudenziale che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, al fine di metterla in condizione di valutare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul giudizio di affidabilità ed integrità di ciascun concorrente (cfr. Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; id., V, 25 luglio 2018, n. 4532; id., V, 19 novembre 2018, n. 6530; id. III, 29 novembre 2018, n. 6787 ed altre).

Ciò sull'assunto che imporre ai concorrenti delle procedure di affidamento di contratti pubblici di menzionare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche se irrilevanti ai fini della partecipazione e dell'esclusione dalla procedura, determinerebbe la configurazione di un obbligo dichiarativo generalizzato che potrebbe rilevarsi «eccessivamente oneroso per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa (così Cons. Stato, n. 5171/2019, Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5142)».

La sentenza del Consiglio di Stato

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©