Appalti

Manca una firma digitale su 101? Il raggruppamento può sanare l'irregolarità in corsa

Anticorruzione: illegittima l'esclusione senza soccorso istruttorio se non ci sono dubbi sulla provenienza della proposta

di Mauro Salerno

Se non ci sono dubbi sulla provenienza dell'offerta la stazione appaltante deve concedere al raggruppamento la possibilità di sanare in corsa l'irregolarità legata alla mancata sottoscrizione di un elaborato tecnico. È invece sbagliato decidere per l'esclusione senza attivare il soccorso istruttorio. Il chiarimento arriva dall'Anac, con la delibera n. 46/2020, in risposta a un parere di precontenzioso richiesto da un raggruppamento di professionisti escluso da una gara da un milione di euro, a causa della dimenticanza legata alla sottoscrizione di uno dei documenti.

Più in dettaglio la carenza contestata dalla stazione appaltante (Invitalia) riguardava la mancata sottoscrizione di uno dei documenti dell'offerta tecnica, composta da 17 elaborati, «tutti sottoscritti digitalmente sia dalla capogruppo che dai mandanti (per un totale di 101 firme digitali apposte dal Rtp) mentre - ricostruisce l'Anac - solo in un elaborato denominato B.2) per errore era stata omessa la sottoscrizione digitale» di uno dei professionisti.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e le sentenze in materia, l'Anac ricorda che «la sottoscrizione della domanda o dell'offerta costituisce un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente che escluda 'incertezza assoluta sulla provenienza».

Ritenuto che nel caso di specie non vi erano dubbi sulla provenienza dell'offerta, visto che il documento in questione «è stato sottoscritto dalla mandataria nonché da quattro mandanti, per cui detto elaborato è riconducibile con certezza al Rtp», l'Anac conclude che l'esclusione è illegittima.

Il parere dell'Autorità

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