Appalti

Base di gara e valore stimato dell'appalto, il Mit detta le differenze

Le precisazioni in un parere rilasciato su richiesta di un Comune

di Stefano Usai

Il ministero delle Infrastrutture ha fornito un parere (n. 581/2019), pubblicato di recente, in tema di corretta determinazione della base d'asta, distinguendo i concetti di «base di gara» dal cosiddetto «valore stimato dell'appalto». Quest'ultimo utile ai fini della definizione del corretto procedimento di gara da applicare e, quindi, se l'appalto sia riconducibile alla disciplina dell'ambito sottosoglia o del soprasoglia comunitario.

Il quesito rivolto al Mit
Un Comune ha chiesto al ministero di chiarire la differenza sostanziale tra base d'asta e valore stimato dell'appalto in relazione a un appalto triennale per il servizio della biblioteca con previsione di opzioni di durata/prosecuzione. In particolare, nell'appalto – alla stregua di quanto normalmente avviene per gli appalti di servizi (e secondo il codice ciò potrebbe anche accadere per lavori analoghi) - il bando che si stava predisponendo prevedeva anche la ripetizione del servizio per ulteriori tre anni.

La ripetizione del servizio (ovvero la reiterazione della stessa prestazione) è una fattispecie di origine comunitaria, espressamente prevista nell'attuale codice nell'articolo 63, comma 5 secondo il quale «può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura» a evidenza pubblica.

Altra condizione è che la possibilità di avvalersi della ripetizione sia stata «indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi» venga computato per la determinazione del valore globale dell'appalto. L'utilizzo di questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipula del contratto dell'appalto iniziale. La domanda rivolta al Mit, pertanto, è diretta a chiarire se l'importo complessivo a base d'asta da indicare negli atti di gara e nella determina a contrarre deve essere quello della durata del contratto oppure quello che ricomprende la spesa anche delle opzioni e quindi della "ripetizione".

Il riscontro
Nella risposta si rileva che il responsabile unico del procedimento deve tenere ben distinta la differenza tra importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto. Per gli esperti del ministero, l'espressione «importo massimo stimato come valore contrattuale dell’appalto» secondo l'articolo 35, comma 4 del Codice, si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Il valore stimato, però, è un importo diverso dalla base d'asta «che (…) si compone dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso». Il valore stimato dell'appalto è un valore complessivo che deriva «dalla somma dell’importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti».

Questo valore è il dato che il Rup deve prendere in considerazione per definire la disciplina applicabile e quindi, se le norme del sotto soglia comunitario (articolo 36 del codice) o le disposizioni di maggior rigore che disciplinano le classiche procedure a evidenza pubblica. Non solo, il valore stimato dell'appalto (e non la base d'asta) è l'importo economico (si potrebbe dire "virtuale") che deve essere preso in considerazione «per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice di inserire, rispettivamente, i lavori nella programmazione triennale dei lavori e le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi (è, infatti, obbligatorio l’inserimento dei lavori il cui valore stimato dell’appalto è pari o superiore a € 100.000 o l’inserimento delle forniture/servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000)». Il valore compolessivo, stimato, dell'appalto è poi anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del Cig.

La base d'asta, invece, rappresenta il dato economico di riferimento per gli appaltatori «per la presentazione delle offerte economiche (…)» e ai fini della determinazione dello stesso non occorre tener conto di eventuali opzioni. Alla luce di quanto evidenziato, si puntualizza che negli atti di gara occorre indicare sia l'importo a base d'asta sia il valore complessivo stimato dell'appalto, che «terrà conto di tutte le eventuali opzioni» come anche chiarito dalle indicazioni contenute ai paragrafi 3 e 4 del Bando tipo Anac n. 1. La rappresentazione delle possibili opzioni di durata (proroghe, rinnovi e ripetizioni) evidentemente, avranno rilevanza, per gli appaltatori, in quanto in grado di condizionare anche la proposta economica ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

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