Appalti

La piattaforma telematica non funziona? Il concorrente non può essere escluso

Rassegna della giurisprudenza del Consiglio di Stato su appalti e gare di lavori pubblici

A cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Gara pubblica - Gara telematica - Invio dell'offerta – Malfunzionamento della piattaforma telematica - Mancato perfezionamento tempestivo - Esclusione dalla gara – Inconfigurabilità
Non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore.
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 86


Gara pubblica - Aggiudicazione - Impugnazione - Illegittimità dell'offerta della prima classificata - Annullamento degli atti di gara - Erroneità della sentenza di primo grado - Carenza d'interesse della ricorrente terza classificata - Possibilità di ottenere il bene della vita perseguito - Esclusione - Inammissibilità del ricorso
La terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l'utilità dell'aggiudicazione solo in quanto dimostri l'illegittimità del posizionamento delle due imprese che l'hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 7 gennaio 2020, n. 83


Appalto pubblico - Lavori di restauro e risanamento conservativo - Procedura aperta - Dichiarazioni obbligatorie - Condanne penale anche se vecchie - Esclusione - Legittimità - Art. 80 dlgs n. 50 del 2016
L'omessa dichiarazione da parte del concorrente di Condanne penali anche se vecchie, ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. La valutazione circa la sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara è infatti interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, chiamata ad analizzare in concreto l'incidenza dei singoli fatti indicati dall'operatore economico: a tal fine, la stessa deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 7 gennaio 2020, n. 70


Gara pubblica - Lavori di manutenzione e recupero area archeologica - Aggiudicazione - Annullamento - Art. 80, comma 5, lettere c) e f-bis), D.Lgs. n. 50/2016 - Esclusione non automatica - Concorrente ritenuta inaffidabile - Mancata dichiarazione di significativo precedente penale
Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili; in questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità " dei concorrenti: costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 30 dicembre 2019, n. 8908

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