Appalti

Gare, la mancata indicazione delle quote di subappalto si può correggere in corsa

di Dario Immordino

Il concorrente autonomamente in possesso delle qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto che all'atto dell'offerta si sia limitato ad indicare la volontà di ricorrere al subappalto senza specificare le prestazioni o le quote di lavori servizi o forniture da esternalizzare deve essere ammesso al soccorso istruttorio e il subappalto può ritenersi vietato solo nel caso in cui non integri la propria dichiarazione dopo il termine assegnato dall'Amministrazione.

Secondo il Tar di Roma, sentenza n. 14479/2019, tale conclusione discende dall'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 83 e 105, comma 4, del Codice degli appalti, da cui si ricava che l'indicazione, all'atto dell'offerta della entità e consistenza dei lavori, servizi e forniture da esternalizzare costituisce un presupposto per il ricorso al subappalto, ma tale specificazione rientra tra le carenze ed omissioni sanabili attraverso il soccorso istruttorio, al fine di prevenire l'esclusione del concorrente.


L'intera disciplina della qualificazione dei concorrenti e delle esclusioni dalla procedura risulta, infatti, informata all'esigenza di garantire che la stazione appaltante sia posta in condizione di valutare sin dall'inizio l'idoneità di un'impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o attraverso l'apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto.

In ragione di ciò la disposizione che subordina il ricorso al subappalto alla indicazione all'atto dell'offerta delle prestazioni da esternalizzare mira esclusivamente a prevenire l'eventualità che l'aggiudicazione venga disposta "al buio" in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione.

Ciò che si vuole evitare è che le stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti che, nel corso della gara siano inidonei ad adempiere alle prestazioni oggetto dell'appalto, consentendo loro non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti di qualificazione a gara conclusa. Una simile eventualità, infatti, comporterebbe una palese violazione del principio della par condicio ed esporrebbe l'Amministrazione procedente che l'appaltatore così designato non onori l'impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara.

Tale eventualità, però, può ricorrere esclusivamente nell'ipotesi in cui il concorrente non sia autonomamente in possesso delle qualificazioni necessarie ad eseguire le prestazioni e ad adempiere alle obbligazioni oggetto dell'appalto.

Qualora, invece, il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto il ricorso al subappalto rappresenta per lui una facoltà, e non la via necessitata per partecipare alla gara. Di conseguenza disporne l'esclusione per non avere immediatamente indicato le prestazioni ad demandare ab externo costituirebbe una palese violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, priva di effettiva rispondenza all'interesse pubblico a garantire la qualificazione dell'aggiudicatario del contratto.

In tali circostanze, infatti, l'omessa indicazione delle prestazioni da subappaltare non condiziona la qualificazione del concorrente e la sua capacità di assolvere alle obbligazioni ed alle prestazioni oggetto della gara.

Di conseguenza, nei casi di subappalto facoltativo, il concorrente può limitarsi ad indicare la volontà di concludere un subappalto, e l'omessa specificazione delle quote di lavori servizio o fornitura da esternalizzare può essere sanata attraverso il ricorso istruttorio, e il subappalto può essere vietato solo ove il concorrente non integri la propria dichiarazione entro il termine indicato assegnato dalla stazione appaltante.

La sentenza del Tar

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