Appalti

Regolamento appalti, la disciplina delle Soa può attendere: tutto rimandato a un «provvedimento» ad hoc

di Massimo Frontera

La qualificazione delle Soa sarà oggetto di una sorta di regolamento ad hoc. Si ricava dalla lettura dell'ultima bozza di regolamento, che è stata oggetto dell'audizione condotta la scorsa settimana dal Mit ascoltando imprese e pubbliche amministrazioni. Amministrazioni e imprese che entro questa settimana invieranno alla commissione del Mit le osservazioni di dettaglio sollecitate dallo stesso presidente della commissione, il consigliere di Stato Raffaele Greco. Il regolamento, rimanda a un ulteriore provvedimento attuativo - senza indicazione di tempo - contenente una serie di questioni non banali su molte questioni operative che riguardano le Soa. Questioni che neanche il precedente regolamento, né la successiva stagione della soft-law avevano disciplinato fino in fondo.

Ma ecco, più in dettaglio, i richiami e i rimandi espresse contenuti nella bozza di regolamento, nel quadro di una più ampia competenza di vigilanza e sanzione sul sistema delle Soa che, in base all'articolo 76 della bozza di regolamento viene attribuito all'Anac. La prima traccia di un successivo atto regolamentare-applicativo che interviene sulla qualificazione delle Soa si legge all'articolo 62 ("Natura delle società organismi di attestazione") e più precisamente al comma 5, dove il regolatore scrive che «l'esercizio dell'attività di attestazione è subordinato all'autorizzazione dell'Anac rilasciata (...) secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità, con proprio provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 213, commi 2 e 10, del codice». Si tratta cioè dei commi del codice che rimandano alle linee guida Anac (c.2) e al casellario informatico (c.10). Scorrendo il testo del regolamento si scopre che a questo provvedimento/linea guida dell'Anac vengono demandate numerose altre prescrizioni importanti, come l'indicazione di quali requisiti di ordine generale e speciale riportare nelle attestazioni rilasciate dalle Soa e previste nell'articolo 95, comma 1 del regolamento ("Contenuto delle attestazioni di qualificazione").

Ma più in generale queste nuove linee guida dell'Anac riuniscono molte altre questioni che riguardano le società organismo di attestazione. Qualche esempio? L'articolo 65 del regolamento ("Requisiti di indipendenza delle Soa") afferma che la Soa verifica «il rispetto del requisito di indipendenza in capo ai soci persone fisiche, amministratori, sindaci e dipendenti delle Soa e nei confronti delle persone che si trovano, nei confronti di tali soggetti, nelle posizioni individuate dall'Anac con il provvedimento di cui all'articolo 62, comma 5», cioè il provvedimento citato. Lo stesso provvedimento deve anche indicare il procedimento per il rilascio del nulla osta sulle operazioni che riguardano la vigilanza sulle varie tipologie di variazione del capitale sociale della Soa (indicate all'articolo 67 del regolamento) come «l'acquisizione e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni azionarie dirette o indirette in società di attestazione», l'«acquisto di azioni proprie e l'acquisto di azioni a titolo gratuito», le comunicazioni preventive all'Anac sull'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, le fusioni tra Soa o la cessione di rami d'azienda (articoli 71, 72 e 73).

Il provvedimento Anac dovrà inoltre indicare gli adempimenti che attengono agli obblighi di comunicazione, la cui inadempienza determina la sanzione alla Soa oppure la sospensione o la decadenza dall'esercizio dell'attestazione, con le relative indicazioni da fornire alle imprese su come conservare la continuità dell'attestazione (art.77). Inoltre, il provvedimento dell'Anac dovrà fornire indicazioni su tutta una serie di procedure operative di attività indicate all'articolo 69 del regolamento ("Requisiti tecnici e di affidabilità delle Soa") dove si legge che «Le Soa dispongono di sistemi informatizzati per la raccolta, archiviazione e messa a disposizione dei dati e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di autorizzazione e dei requisiti di qualificazione delle imprese attestate denominati, rispettivamente, fascicolo virtuale della Soa e fascicolo virtuale dell'impresa e adottano un manuale delle procedure da utilizzare per l'esercizio dell'attività di attestazione, secondo le indicazioni fornite dall'Anac con il provvedimento di cui all'articolo 62, comma 5».

Il testo della seconda bozza del regolamento appalti (28 novembre 2019)

La nuova bozza del regolamento attuativo del codice appalti (28 novembre)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©