Appalti

Gare, legittima l'esclusione se l'iscrizione camerale non riguarda l'oggetto dell'appalto

di Dario Immordino

La stazione appaltante può legittimamente includere tra i requisiti di partecipazione alla gara l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, al fine di garantire l'interesse pubblico a limitare "l'accesso al mercato ai soli concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale" (cfr. Cons. di Stato, nn. 5170/2017, 5182/2017, 796/2018). L'iscrizione alla Cciaa, infatti, certifica l'oggetto sociale effettivo degli operatori economici e la misura della loro capacità di agire in relazione alle attività oggetto dell'affidamento, e si rivela, pertanto, funzionale a filtrare l'ingresso in gara dei concorrenti, ammettendo solo quelli forniti di una professionalità coerente con quella richiesta dalla stazione appaltante (in tal senso Cons. di Stato, 5170/2017, 5257/2019).

Mentre le indicazioni sull'oggetto sociale contenute nei documenti societari consentono esclusivamente di individuare i settori, potenzialmente illimitati, nei quali un operatore economico può astrattamente esercitare la propria attività, la certificazione camerale ne attesta l'effettivo ed attuale svolgimento e consente di verificarne la corrispondenza con l'oggetto del contratto, e quindi garantisce il possesso del requisito di idoneità professionale.
Non a caso il nuovo codice appalti indica l'iscrizione camerale come requisito di idoneità professionale anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara (art. 83, cc. 1, lett. a e 3). Su queste basi il Consiglio di Stato, con la sentenza n.7846/2019 , ha ritenuto pienamente legittimo l'annullamento dell'aggiudicazione per difetto del requisito di partecipazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio in relazione ad attività inerenti l'oggetto dell'appalto. Tanto più se il concorrente, a prescindere dalle risultanze della certificazione camerale, non dimostra di esercitare effettivamente la propria attività nel settore ed esercitasse effettivamente ed in concreto l'attività manutentiva.

La sentenza precisa, tuttavia, che il principio di ammissione alle gare pubbliche dei soli concorrenti in possesso di una determinata qualificazione professionale deve essere contemperato con i principi di massima partecipazione e concorrenzialità, e di conseguenza la corrispondenza tra l'attività svolta dai concorrenti certificata dall'iscrizione camerale e quella oggetto della procedura di gara non deve intendersi nel senso «di una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento», poiché ciò «porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti». La stazione appaltante deve, pertanto, accertare la coerenza dell'attività certificata dall'iscrizione camerale e quella descritta dalla legge di gara «in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto».

In particolare l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l'oggetto del contratto di appalto non può fare riferimento esclusivamente all'attività prevalente indicata dai codici Ateco, ma deve basarsi sul confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. di Stato, nn. 6431/2019 e 5257/2019). Ed in ogni caso eventuali imprecisioni nella descrizione dell'attività risultanti dal certificato camerale non possono determinare l'esclusione della concorrente che ha dimostrato l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando. Ciò non significa, tuttavia, che per integrare il requisito richiesto basti una generica attinenza dell'oggetto sociale con le attività indicate dalla legge di gara, in quanto la sentenza precisa che il possesso della qualificazione richiesta dalla stazione appaltante presuppone una inerenza evidente tra l'attività certificata dall'iscrizione camerale e quella oggetto dell'affidamento.

La pronuncia del Consiglio di Stato

La pronuncia del Consiglio di Stato

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