Appalti

Regolamento appalti/2. La bozza «dimentica» il building information modeling

di Massimo Frontera

Il Building information modeling è il grande assente nella bozza di regolamento attuativo del codice appalti. Nei 259 articoli del testo base su cui sta lavorando il Mit (e sul quale si dovrebbe alzare il sipario il prossimo 15 dicembre) è completamente assente qualsiasi richiamo al Dm n.560/2017, cioè il decreto specifico sul Bim, che prevede la progressiva applicazione dello strumento al nostro sistema degli appalti. Non solo.

L'unico riferimento alla modellazione digitale si rintraccia all'articolo 45 della bozza, dedicato al cronoprogramma del progetto esecutivo (si veda la bozza di lavoro del regolamento appalti ). Più precisamente, nell'articolo della bozza di regolamento, il Bim è evocato indirettamente attraverso il richiamo dell'articolo 23, comma 13 del codice appalti, e previsto - in modo opzionale - relativamente al modello di controllo e gestione della realizzazione dell'opera, da predisporre sulla base del computo metrico estimativo per i soli appalti complessi (articolo 3, comma 1, lettera "oo"). Cioè limitatamente ai lavori di oltre 15 milioni di euro «caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali».

In questi casi la bozza di regolamento prevede appunto che al modello di controllo e gestione del progetto con metodologia Wbs (Work Breakdown Structure) possa essere associato «l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, secondo quanto previsto all'articolo 23, comma 13, del codice, nonché di tecniche tipiche di gestione integrata dell'intervento».

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