Appalti

Gare: Asmel non può fare da centrale appalti, il Tar ferma maxi-bando da 831 milioni

di Mauro Salerno

Non è un soggetto aggregatore (come Consip) e neppure un'amministrazione aggiudicatrice, visto che nella sua compagine compaiono ancora soggetti privati. Per questo, il consorzio Asmel - che raggruppa migliaia di Comuni e finora ha gestito gare per svariati miliardi di euro - non può svolgere funzione di centrale di committenza per conto degli enti locali. Con questa motivazione - che sposa in toto la linea dell'Autorità Anticorruzione - il Tar Lombardia (ordinanza n.2031/2019 del 2 novembre) ha bocciato un maxi-bando da 831 milioni promosso dall'Asmel per la stipula di una o più convenzioni quadro per la fornitura di lampioni a led (controllabili a distanza) per conto degli enti associati. Accogliendo il ricorso dell'Anac, il Tar ha sospeso l'efficacia del bando, pubblicato lo scorso 7 agosto, imponendo di fermare la corsa verso l'aggiudicazione in attesa dell'udienza di merito che si terrà il prossimo 10 gennaio.

Per il Tar- che ha concesso la sospensiva con un provvedimento insolitamente articolato e che dunque in qualche modo anticipa le conclusioni attese per gennaio - esiste infatti già da ora il rischio che il bando Asmel, «anche per l'ingente valore economico», possa finire per consolidare «posizioni pregiudizievoli e potenzialmente irreversibili per le pubbliche amministrazioni e per l'intero sistema degli appalti pubblici». Bocciata, inoltre, anche la prassi di chiedere alle imprese un corrispettivo per il servizio erogato a favore dei Comuni. In questo caso ben 80mila euro, che i concorrenti/aggiudicatari, in violazione delle norme del codice appalti (articolo 41, c. 2-bis), avrebbero dovuto versare prima della stipula delle convenzioni-quadro. Di qui lo stop, che getta anche un'ombra pesante sull'attività futura del Consorzio.

L'intervento del Tar Lombardia arriva dopo «l'alert» inviato dall'Anticorruzione in forza dei poteri di «raccomandazione» concessi dal codice appalti (articolo 211, commi 1-bis e 1-ter). Non è la prima volta che l'Anac usa questo potere, gestito in realtà con molta prudenza e azionato solo in caso di appalti molto rilevanti. È stata però la prima volta che la stazione appaltante ha deciso di ignorare la richiesta dell'Anac (ritirare il bando) e procedere per la propria strada come nulla fosse, fino ad arrivare all'aula del Tar.

La decisione di giudici ha tenuto conto anche degli eventuali risvolti comunitari. Sulle gare Asmel è infatti attesa anche una pronuncia della Corte Ue, chiamata in causa dal Consiglio di Stato, secondo cui il fatto di escludere i privati dal servizio di centralizzazione delle gare potrebbe inficiare il principio di libera concorrenza. Un problema che non sussiste secondo il Tar Lombardia che, ricostruendo le norme della direttiva appalti, conclude che l'unica maniera per consentire a un soggetto privato di svolgere attività di centralizzazione degli appalti pubblici sia quella di passare per il mercato, affidando a una gara pubblica il compito di selezionare il soggetto cui affidare un tale servizio. Altrimenti, si legge nella sentenza - «si consentirebbe ad un soggetto privato ed anche privo dei requisiti pubblicistici richiesti dall'ordinamento di svolgere direttamente un servizio remunerato senza la preventiva applicazione delle regole in tema di evidenza pubblica».

L'ordinanza del Tar

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©