Appalti

Individuazione della soglia di anomalia, il Tar Catania «blinda» la circolare del Mit

di Pietro Verna

A pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto Abocca- cantieri (decreto legge n. 32 del 2019), il Tar Sicilia- Catania ha «blindato» la circolare del Ministero delle Infrastrutture («Edilizia e territorio» 16 luglio 2019) sui metodi di calcolo della soglia di anomalia.

È l'effetto della sentenza 16 settembre 2019 n. 2191 del Tar Catania con la quale anche i magistrati amministrativi catanesi hanno fornito la stessa interpretazione dell'art 97, comma 2, lettera d), del codice dei contratti, che individua i criteri per addivenire alla individuazione della soglia di anomalia allorché le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (« la soglia calcolata al punto c) è "decrementata" di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b»). Disposizione che aveva creato problemi di ordine applicativo derivanti dalla difficoltà di tradurre in formula matematica la sequenza « la soglia [..] è decrementata [del] prodotto delle prime due cifre», tant'è che per risolvere il busillis si erano prospettate due soluzioni:

1) la soglia viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

2) la sottrazione del valore ottenuto dal prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Interpretazione, quest'ultima, alla quale inizialmente aveva aderito il Mit, e ora il Tar Catania.

Il giudice amministrativo ha confermato che l'operazione indicata dall'art. 97, comma 2, lett. d) consiste nella «sottrazione» tra i due valori percentuali ivi indicati: il valore percentuale della c.d. "prima soglia" e il valore percentuale prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b (ossia il calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del cd. "taglio delle ali", arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso). Sequenza che la circolare ministeriale ha illustrato nelle "Istruzioni operative" della predetta circolare ed esplicitato nella seguente formula:

sa = M + S * [ 1- (C1*C2/100)]

dove

sa= soglia di anomalia
M= media dei ribassi percentuali, calcolata previo accantonamento del 10% - arrotondato all'unità superiore - rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso;
S= scarto medio aritmetico di cui alla lett. b)
C1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi
C2 secondo decimale aritmetico dopo la virgola della somma dei ribassi.

Nel senso indicato dal Tar Sicilia, si era espressa l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con delibera n. 715 del 23 luglio 2015 e il Tar Calabria- Catanzaro (ordinanza 16 settembre 2019 n.363). Ordinanza che rinvia espressamente all'ultimo capoverso della circolare in narrativa: « le gare esperite prima delle presenti precisazioni dovranno essere opportunamente adeguate, a cura dei punti istruttori e/o presidenti gara».

Prospettive
L'orientamento giurisprudenziale e la netta presa di posizione dell'Anac a favore della circolare ministeriale lasciano presagire che essa potebbe "tener banco" almeno sino a quando il MIT non intenderà avvalersi della facoltà di cui al comma 2-ter del citato art. 97 («Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili […] i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere […] alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia»).

Calcolo della soglia di anomalia -Istruzioni operative
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere si prende in considerazione quello espresso in lettere;
In caso di ribassi uguali si procede all'aggiudicazione per sorteggio;
Si procede all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida
Ai fini dell'aggiudicazione il ribasso offerto e le medie calcolate sono troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento.

La sentenza del Tar

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