Appalti

Appalti, le imprese non sono tenute a dichiarare in sede di gara l'esistenza di condanne per reati estinti

di Giuseppe Latour

Le imprese non sono tenute a dichiarare, al momento della partecipazione alle gare, l’esistenza di condanne per reati estinti. E le amministrazioni non possono trarre alcuna conseguenza da questa omissione, come l’esclusione dalla procedura o la revoca di un’aggiudicazione. È quanto spiega il Tar Molise, con la sentenza 259/2019.

Il caso riguarda un bando di gara nel quale, tra i requisiti di ammissione, era prevista in fase di offerta una dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di accesso. Nel modello di autodichiarazione andava specificato che «i soggetti dotati del potere di rappresentanza del soggetto candidato» non avessero riportato condanna «con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta», per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per altri diritti finanziari.

Una volta vinta la gara, però, la Pa aveva verificato il casellario giudiziale dell’impresa, riscontrando una condanna del suo legale rappresentante per un reato poi dichiarato estinto. Da qui è nato il contenzioso. Il tema, posto che il reato estinto non può comportare esclusione in base al Codice appalti (Dlgs 50/2016), è se - per usare le parole della Pa - «l’esistenza di condanne penali non dichiarate, seppur afferenti a reati estinti, costituiva una condotta omissiva e reticente in grado di compromettere l’affidabilità riposta nell’operatore economico e giustificare la revoca dell’aggiudicazione».

Il problema è rafforzato dal fatto che il nuovo Codice appalti non riproduce la previsione contenuta nel vecchio (Dlgs 163/2006), dove si precisava che «il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti».

Il Tar, però, arriva alla conclusione che, anche con il nuovo sistema di regole, l’impresa non è tenuta a dichiarare, in sede di gara, l’esistenza di condanne penali per reati dichiarati estinti: «Si tratta di condanne che, comunque, la stazione appaltante non potrebbe giammai prendere in considerazione ai fini della comminatoria della esclusione del concorrente dalla gara o della revoca della aggiudicazione». La dichiarazione omessa non può avere neppure rilevanza come un grave illecito professionale (articolo 80 comma 5 lettera c), come un’omissione di informazione dovuta o come una dichiarazione non veritiera dell’impresa. Non può, insomma, essere considerata in nessun modo.

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