Appalti

Concordato in bianco/2. In prospettiva il conflitto è risolto

di G. B. N.

La decisione del Tar Lazio ribadisce l’esistenza di un contrasto interpretativo tra i giudici amministrativi e quelli ordinari.

Per questi ultimi, l’impresa che ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva, in base all’articolo 161 comma 6 della legge fallimentare, può partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, con l’autorizzazione del tribunale, che valuta i diversi interessi della Pa e dei creditori, purché proceda ad una adeguata «disclosure» del piano non ancora depositato (in questi termini, Tribunale Bolzano, 9 gennaio 2018; Tribunale Roma 7 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019).

Un contrasto plasticamente evidenziato nel caso appena esaminato: il Tribunale di Roma aveva autorizzato la ricorrente ad aderire al Rti per l’esecuzione dell’appalto oggetto di causa. Per dirimere questo contrasto, lo sblocca cantieri ha modificato l’articolo 110 del Codice appalti, che testualmente dispone ora che: «Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto».

Con lo stesso provvedimento il Governo ha anche modificato l’articolo 186 bis della legge fallimentare riscrivendolo: «Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato».

In definitiva il decreto legge ha permesso di sciogliere i dubbi interpretativi, affermando l’applicazione della normativa del concordato preventivo in continuità anche alle imprese che abbiano presentato solo una domanda cosiddetta «in bianco».

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