Appalti

Concordato in bianco/1. Regole congelate per gli appalti in corso

di Giovanni Battista Nardecchia

Le modifiche al Codice appalti (Dlgs 50/2016, articolo 110 comma 4) e all’articolo 181 bis, comma 4 della legge fallimentare, in materia di concordato preventivo e affidamento di contratti pubblici, introdotte con il decreto legge sblocca cantieri (Dl 32/2019, articolo 2) a partire dal 19 aprile, non hanno natura interpretativa. E, quindi, si applicano solo alle nuove procedure.

È l’importante principio affermato dal Tar Lazio con la sentenza 9782 del 22 luglio scorso, con la quale è stato rigettato il ricorso di una società in concordato contro il provvedimento di estromissione da una procedura aperta per l’affidamento di un contratto pubblico.

Il ricorso è stato, quindi, deciso in base alla normativa precedente rispetto allo sblocca cantieri, entrato in vigore dopo l’adozione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione. Secondo i giudici del Tar, infatti, l’applicazione del nuovo testo, che anticipando il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ammette la partecipazione alle gare in caso di concordato con riserva, è esclusa perché la «partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici», di cui parla il Codice appalti, riguarda le sole procedure che iniziano dopo la presentazione della domanda di concordato in bianco e non anche, come nel caso deciso, quelle in corso al momento del deposito della domanda.


La decisione

Nel caso esaminato dal Tar Lazio la ricorrente era parte, quale mandante cooptata, di un Rti aggiudicatario di un contratto pubblico. Dopo l’aggiudicazione, la ricorrente aveva presentato domanda di concordato «in bianco». Dopo le verifiche, l’ente appaltante aveva disposto l’estromissione dalla procedura della società e il divieto a svolgere il ruolo di impresa cooptata, avendo riscontrato la mancanza dei requisiti dell’articolo 80 del Codice appalti.

Il provvedimento è stato confermato dal Tar, che ha ritenuto che la presentazione della domanda di concordato in bianco comportasse l’esclusione della ricorrente dalla gara. Viene qui ribadito il prevalente orientamento dei giudici amministrativi, che hanno sempre affermato la ricorrenza della fattispecie escludente dell’articolo 80 comma 5, lettera b) del Dlgs 50/2016 nel caso di imprese che abbiano presentato una domanda di concordato in bianco (si veda, tra molte, il Consiglio di Stato, sentenza 7289/2018 e il Tar Piemonte, sentenza 260/2019).


I principi comunitari

Come ricordato nella sentenza, questa interpretazione non contrasta con la normativa comunitaria. Con la sentenza del 28 marzo 2019, la Corte di Giustizia ha stabilito che è conforme al diritto dell’Unione e, soprattutto, al principio di uguaglianza nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per la legislazione nazionale escludere dalla partecipazione a un appalto un operatore economico che abbia presentato una domanda di «concordato in bianco», piuttosto che non escluderlo (paragrafo 48); l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, abbia presentato un ricorso per essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che preveda la prosecuzione dell’attività (paragrafo 50).

Per i giudici amministrativi, proprio la diversità (confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia) delle situazioni che caratterizzano le due fasi, quella precedente e quella successiva all’ammissione al concordato, induce a ritenere inapplicabile a questo caso l’articolo 3 della Costituzione e, quindi, a reputare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80 comma 5 lettera b) del Codice appalti.

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