Appalti

Consip, il Tar sospende le sanzioni da 235 milioni dell'Antitrust per le imprese della maxi-gara pulizie

di Q.E.T.

Maxisanzioni sospese, ma solo se sarà prestata una cauzione dello stesso importo con polizza fideiussoria. Così il Tar del Lazio, decidendo con ordinanza sette ricorsi proposti da altrettante aziende attive nei servizi di pulizia e manutenzione per contestare le sanzioni da 235 milioni di euro loro inflitte nel maggio scorso dall'Antitrust per un'intesa anticoncorrenziale nella gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip per un appalto dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro.

Si tratta di un maxi appalto che riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility Management. L'intesa sarebbe stata realizzata dai principali operatori del settore e, in particolare: C.N.S.-Consorzio Nazionale Servizi, Consorzio Stabile Energie Locali, Engie Servizi (già Cofely Italia), Exitone, Kuadra, Manital, Rekeep e Romeo Gestioni (l'unica non inserita in questi provvedimenti amministrativi, in quanto la discussione del suo ricorso è stata rinviata all'udienza di merito).

Per l'Autorità «l'intesa ha neutralizzato il confronto competitivo tra le parti nei vari lotti geografici posti a gara e, a prescindere dall'esito della procedura di gara non ancora aggiudicata dalla stazione appaltante, ha compromesso irrimediabilmente il fisiologico gioco concorrenziale che si sarebbe dovuto instaurare, in danno delle Pubbliche
Amministrazioni committenti».

Il Tar ieri ha considerato che «l'invocata tutela cautelare può essere accordata limitatamente alla sospensione della sanzione pecuniaria, subordinata alla prestazione» da parte delle società ricorrenti e in favore dell'Antitrust «di una cauzione di importo pari a quello della sanzione irrogata, anche tramite idonea polizza fideiussoria», nonché ritenuto che «tale cauzione debba essere prestata nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente ordinanza, decorso il quale, in caso di mancata prestazione
della cauzione stessa, gli effetti della disposta sospensione decadranno». Udienza di merito già fissata il 6 maggio 2020.

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