Appalti

Il Dl Sblocca-cantieri inciampa sull'appalto integrato: sospensione codice senza effetto

di Mauro Salerno

Fila via liscio il passaggio alla Camera del decreto Sblocca-cantieri dopo la via crucis costellata di polemiche e stop & go al Senato. Ieri l'Aula di Montecitorio ha dato l'ok al voto di fiducia chiesto dal Governo per blindare il provvedimento che deve essere convertito in legge entro il 17 giugno. Oggi la Camera tornerà a riunirsi per il voto finale. Poi il decreto si avvierà a grandi passi verso la Gazzetta Ufficiale.

Il decreto rischia però di partire già zoppo di una delle tre misure chiave per le quali è stata fatta scattare la sospensione del codice appalti fino al 2020. Stiamo parlando dell'obbligo di mandare in gara i lavori pubblici su progetto esecutivo.

Un obbligo che il decreto Sblocca-cantieri punterebbe a far saltare riportando in vita l'appalto integrato libero e dunque cancellando - meglio, congelando fino al 31 dicembre 2020 - il divieto di assegnare ai costruttori il compito di portare a termine i progetti prima di dare il via alle opere. Un'idea nata per semplificare la vita alle stazioni appaltanti e accelerare la strada che porta dal progetto al cantiere. Peccato che la versione finale del provvedimento si limiti a mandare in soffitta per i prossimi 18 mesi i solo una porzione del divieto.

A risultare sospesa, infatti, è soltanto la clausola che vieta « il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale», formule di Ppp e urbanizzazioni. Si tratta dell'ultimo periodo dell'primo comma dell'articolo 59 del codice appalti. L'unico punto sospeso, in base alla formulazione letterale contenuta nel decreto Sblocca-cantieri.

Resta invece in vigore l'obbligo contenuto nel passaggio esattamente precedente a quello sospeso. Si tratta della disposizione che impone di assegnare le gare su progetto esecutivo, fatto salvo il caso di opere ad alto tasso di tecnologia o di innovazione. Anche in questo caso, peraltro, come chiarisce la norma del codice non toccata dal decreto Sblocca-cantieri (articolo 59, comma 1-bis), l'ok all'appalto integrato presuppone che a base di gara sia posto un progetto definitivo, spazzando via così ogni dubbio sulla possibilità di una liberalizzazione estesa fino a includere anche le gare su progetto preliminare.

Non solo, resta pienamente in vigore anche il comma secondo cui la scelta di ricorrere all'appalto integrato - in questi casi particolari - deve essere motivata puntualmente dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

La conseguenza è che a meno di un intervento riparatore - che a questo stadio non è facile ipotizzare - su questo aspetto si rischia il nulla di fatto.

Per raggiungere l'obiettivo sarebbe forse stato meglio lasciare inalterata la finestra già prevista nel testo del decreto in vigore dal 19 aprile, che consentiva di mandare in gara i progetti definitivi (approvati entro il 2020) senza alcun'altra limitazione per tutto il 2021, cioè per un anno in più della norma di sospensione inserita nel super-emendamento del Senato.

Le conferme
Per il resto vengono confermate tutte le altre misure già annunciate. A partire dalla sostituzione delle linee guida flessibili dell'Anac con un nuovo regolamento appalti, unico e vincolante, fino all'innalzamento (temporaneo) del tetto del subappalto dal 30% al 40% con la cancellazione dell'obbligo di nominare con l'offerta almeno tre potenziali subaffidatari per ogni tipologia di opera.

I piccoli comuni (tutti quelli non capoluogo) incassano, fino al 2020, la possibilità di gestire in proprio le gare d'appalto di qualsiasi importo e fino alla stessa data viene cancellato anche l'obbligo di nominare i commissari di gara, pescando dall'albo di esperti gestito dall'Anticorruzione.

Nel capitolo semplificazioni vanno annoverati gli affidamenti diretti dei lavori (con tre preventivi) fino a 150mila euro e le procedure negoziate a inviti per gli appalti fino a un milione. Ok anche al massimo ribasso, temperato dall'esclusione delle offerte a più alto tasso di sconto («anomale»), fino alla soglia Ue di 5,5 milioni.

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