Appalti

Dl Crescita, il fondo di garanzia per le Pmi si allarga alle imprese dell'edilizia

di Massimo Frontera

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dal decreto legge Semplificazione e Pa (135/2018) si allarga alle imprese dell'edilizia. La novità è contenuta in un emendamento presentato dai relatori del Dl Crescita nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, dove sta per concludersi l'esame del provvedimento - con scadenza 29 giugno - che poi dovrà essere approvato dal Senato.

Il titolo del primo articolo del Dl 135/2018 viene dedicato al «Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile».
Viene previsto il nuovo comma 6-bis che include tra i beneficiari le «Pmi operanti nel settore edile di cui ai codici Ateco F41 e F42», nel caso in cui le imprese siano titolari di «crediti, anche non certificati, nei confronti della pubblica amministrazione», «crediti nei confronti di imprese con le quali abbiano stipulato un contratto di subappalto nell'ambito di un contratto pubblico aggiudicato ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e «finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come "inadempienze probabili" (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia».

Un ulteriore comma (6-ter) prevede per i titolari dei crediti e finanziamenti la «garanzia della sezione speciale» per l'importo fissato dal un apposito Dm Mef-Mise ma che in ogni caso non potrà essere «superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di euro 2.500.000». Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale «che ha carattere sussidiario» , il previsto piano che l'impresa dovrà sottoscrivere con la banca (per il rientro del finanziamento i n massimo 20 anni) «dovrà essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del fondo». Le modalità di attestazione dei crediti e le dovranno essere stabilite le modalità di attestazione dei crediti e le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti dovranno essere indicati sempre in Dm Economia-Sviluppo.

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