Appalti

Dl Crescita, rispunta il fondo «salva Pmi» (ma non più a carico delle imprese)

di Massimo Frontera

Rispunta il fondo "salva imprese", che dopo essere sceso dal treno del decreto sblocca-cantieri sale a bordo del decreto Crescita sotto forma di un emendamento (47.9) presentato ieri dai relatori in commissione Bilancio e Finanze della Camera. Stamattina alle ore 9:00 scade il termine per gli eventuali sub-emendamenti (mentre il decreto Crescita scade il 29 giugno). L'ultima versione della misura voluta dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli perde la sua connotazione di "tassa sulle gare" in quanto il contributo non è più previsto a carico dell'aggiudicatario ma a carico dell'ente appaltante, che dovrà prevedere la nuova voce di costo nel quadro economico dei bandi. Quali bandi?
Il contributo è previsto per tutte le gare di lavori da 200mila euro in su e per tutte le gare di servizi e di forniture da 100mila euro in su (a base d'asta). Ma attenzione, la destinazione del contributo - «non gravante in alcun modo sull'aggiudicatario» - «è esclusa nell'ipotesi di gare aggiudicate da Comuni, città metropolitane, Province e Regioni». L'onere resta pertanto in capo alle amministrazioni statali e ai grandi committenti, anche se la formulazione del testo lascia aperti degli interrogativi sugli appalti che vengono mandati in gara e aggiudicati da strutture centralizzate (Consip, Invitalia, stazioni uniche appaltanti e soggetti aggregatori regionali) a beneficio di Enti locali e Regioni. L'attuazione del fondo attende un Dm Mit da emanare entro 30 giorni.

Come funziona il fondo
Il fondo è destinato alla «tempestiva soddisfazione» dei crediti « delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalla stesse». Le imprese creditrici segnalano all'amministrazione aggiudicatrice il mancato pagamento precedente all'apertura della procedura di crisi. L'amministrazione - o il contraente generale (su suo incarico) - verifica la correttezza della richiesta entro 30 giorni, che diventa «idonea alla prova dei crediti» se non «specificamente contestata» entro 15 giorni. In fase transitoria la norma prevede che tutti i crediti vantati fino alla data di entrata in vigore del decreto legge vengano anticipati dall'amministrazione interessata «provvedendo al versamento entro trenta giorni alla presentazione della domanda al Fondo, previa verifica». Le somme vengono poi rimborsate dal Fondo. «Per le somme corrisposte ai creditori, il fondo è surrogato nel credito nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale credito dovrà essere soddisfatto in via prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al comma precedente», cioè alle imprese subappaltarici e subfornitrici non pagate prima dell'apertura della procedura.

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