Appalti

Dl Sblocca-cantieri, arriva il «codice Salvini»: trattativa privata fino a un milione e massimo ribasso fino alla soglia Ue

di Massimo Frontera

Nel percorso di conversione del decreto sblocca-cantieri irrompe il "codice Salvini". L' emendamento depositato ieri dalla Lega, a firma della senatrice Simona Pergreffi e preannunciato con grande effetto dal vicepremier Matteo Salvini , cancella in un colpo solo sia le norme originarie del decreto legge (il cui l'impatto è tutto da misurare), sia la discussione parlamentare avvenuta finora nelle commissioni di Palazzo Madama. L'emendamento 1.7 (testo 2) dall'eloquente titolo «Sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare» sostituisce l'intero articolo 1 del Dl, cioè quello che contiene le modifiche al codice degli appalti. La discussione nell'Aula di Palazzo Madama è rinviata a martedì 4 giugno, con una seduta "a oltranza".

Subappalto libero e ritorno dell'appalto integrato
Le prime vistose novità sulla «sospensione sperimentale per due anni», fino al dicembre 2020, di alcune norme del codice appalti riguardano l'eliminazione del limite al subappalto - attualmente al 30% - con l'eccezione delle opere di particolare complessità tecnica e l'eliminazione del divieto di ricorrere all'appalto integrato. (progettazione esecutiva e realizzazione). L'emendamento elimina anche per due anni l'obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere alle stazioni appaltanti centralizzate. Eliminato anche il ricorso ai commissari esterni dell'elenco gestito dall'Anac e l'obbligo, a carico delle imprese, di indicare la terna dei subappaltatori. Entro il 30 novembre 2020, si legge sempre nella proposta di modifica presentata dalla Lega, il governo presenta alle Camere «una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa».

Ridotto il ruolo Consiglio superiore dei Lavori pubblici
Tra le norme volte alla semplificazione e allo snellimento dei tempi c'è anche l'innalzamento del valore di importo minimo delle opere per le quali è previsto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che passa da 50 a 100 milioni. Inoltre, il Consiglio superiore dovrà trasmettere il parere in massimo 45 giorni (invece dell'attuale termine di 90 giorni), fornendo in aggiunta «la valutazione di congruità di costo» dell'intervento.

Contenzioso, torna il comitato tecnico, riserve anche sui progetti certificati
Alcune modifiche riguardano il contenzioso, con l'introduzione di una norma che consente alle imprese di presentare riserve anche sugli aspetti progettuali che sono stati oggetto di una apposita verifica, interna della Pa oppure condotta da un soggetto esterno. Contestualmente, viene estesa la possibilità di risolvere queste contestazioni attraverso accordo bonario. Per prevenire controversie in fase esecutiva, viene inoltre ripristinato il «collegio consultivo tecnico» già previsto nel correttivo al precedente codice appalti, ma poi eliminato. Il collegio, formato da tre esperti, può essere costituito con il consenso di tutte e due le parti, prima dell'avvio del cantiere oppure fino a 90 giorni dopo la sua apertura.

Manutenzioni senza progetto esecutivo, gare anche senza risorse assegnate
Per il periodo 2019-2020 l'emendamento prevede «l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere». La proposta di modifica consente inoltre (sempre per il biennio 2019-2020) alle stazioni appaltanti che hanno solo le risorse per pagare la progettazione di «avviare le procedure di affidamento della progettazione» senza che sia più necessaria anche la disponibilità delle risorse per realizzarla. Le stazioni appaltanti potranno inoltre avviare l'esecuzione dei lavori «nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate con provvedimento legislativo o amministrativo».

Gare Consip anche per i lavori
Consip potrà gestire in modo centralizzato anche gli appalti di lavori, oltre a quelli di manutenzione. Va in questo senso una modifica al Dl 6 luglio 2012 n.95 che si legge nell'emendamento.

Trattativa privata fino a un milione di euro, massimo ribasso fino alla soglia Ue
Negli appalti di lavori sopra la soglia comunitaria cambia il rapporto del punteggio tra offerta economica e offerta tecnica: il punteggio massimo attualmente fissato al 30% per l'elemento prezzo viene elevato al 49%. Conseguentemente, viene ridotto dal 70% al 51% il peso del punteggio da attribuire alla offerta tecnica dell'opera.
Nella proposta di modifica della Lega, vengono inoltre ridefinite le procedure di gara per gli appalti sotto la soglia comunitaria, nel seguente modo: affidamento diretto fino a 40mila euro; affidamento diretto con tre preventivi per opere nella fascia di importo 40-150mila euro; procedura negoziata (invitando almeno 10 operatori) per la fascia 150-350mila euro; procedura negoziata (invitando almeno 15 operatori) per importi tra 350mila euro e un milione di euro. Per i lavori di importo tra un milione e la soglia comunitaria, si prevede la procedura aperta, «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8». Il riferimento all'esclusione automatica delle offerte anomale farebbe pensare, anche se non è chiaramente indicato nell'emendamento, che fino al limite fino alla soglia Ue si possa applicare il criterio del massimo ribasso. Previsione che però è in contrasto con il limite di due milioni fissato per l'applicazione del massimo ribasso dall'articolo 95, comma 4, peraltro nel solo caso di procedure ordinarie e appalti di lavori su progetto esecutivo.

Cause di esclusione, certificati validi sei mesi
La norma della Lega interviene anche sul tema delle cause di esclusione, prevedendo che tutti i documenti e le certificazioni degli operatori (appaltatori o subappaltatori) abbiano «una durata paria sei mesi dalla data del rilascio». Inoltre, fatta eccezione per il Durc, «la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni, e qualora pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione rilasciata». «Gli enti certificatori - prosegue la norma - provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il contenuto dei cenrtificati e degli altri documenti si intende confermato».
Se si capisce bene, i certificati mantengono la loro validità indipendentemente da eventuali fatti imputabili all'operatore che dovessero contraddirli. C'è poi la singolare novità del contenuto del certificato che verrebbe confermato con silenzio assenso. La norma farà sicuramente discutere.

Oneri per la sicurezza «incorporati» nell'offerta economica
Tra le novità di forte impatto c'è anche quella che riguarda l'indicazione degli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso e che l'imprese deve indicare in modo distinto in sede di offerta, pena l'esclusione. La novità dell'emendamento targato Lega prevede che la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza in modo separato non costituisca più una causa di esclusione «qualora l'operatore economico li abbia considerati nel prezzo complessivo dell'offerta».

L'EMENDAMENTO DELLA LEGA

L'emendamento della Lega al Dl sblocca-cantieri

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