Appalti

Pagamenti Pa, scatta dal 26 maggio il termine di 7 giorni per i certificati

di Massimo Frontera

Entra in vigore il 26 maggio prossimo il nuovo testo dell' articolo 113-bis del codice appalti, "novellato" dalla legge europea 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio scorso, e più precisamente attraverso il nuovo testo della norma che si legge all'articolo 5 della legge europea . Come è noto, la norma è stata riscritta per rispondere alle contestazioni mosse dalla Commissione Ue all'Italia per le modalità con le quali ha recepito il termine perentorio di 30 giorni indicato nelle norme Ue. Vale la pena di ricordare che sui tempi di pagamento ai fornitori da parte della Pa, Bruxelles ha aperto ben due procedure di infrazione: una relativa all'applicazione della Direttiva in Italia (2014/2143) e l'altra relativa appunto all'articolo 113-bis del codice appalti (2017/2090). L'articolo 5 della legge europa nasce per sterilizzare quest'ultima procedura di infrazione.

Le novità del nuovo testo dell'articolo 113-bis
Il nuovo articolo 113-bis del codice appalti ribadisce il termine di pagamento di 30 giorni «decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche». Il testo prosegue dicendo che «i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi». Quest'ultimo termine è più severo del precedente termine di 30 giorni.

La questione della adozione/maturazione del Sal
Anche se le norme appaiono più stringenti, resta tuttavia la possibilità che possa essere eluso con relativa facilità dalla pubblica amministrazione. Infatti, come fanno notare le associazioni di categoria, il termine di pagamento di 30 giorni (prorogabili a 60 in casi definiti) decorre dal momento in cui la stazione appaltante adotta il Sal, cioè lo stato di avanzamento lavori. L'adozione rappresenta un atto unilaterale che spetta in via esclusiva alla Pa e sul quale l'impresa non ha modo di intervenire in alcun modo. Ne consegue la possibilità, per la Pa di procrastinare l'adozione del Sal, spostando in avanti il termine dal quale conteggiare i 30/60 giorni. Per ovviare a questa possibilità - che di fatto neutralizza la scadenza Ue - le associazioni di categoria, e in particolare l'Ance, ha proposto di sostituire il termine «adozione» con il termine «maturazione». In questo modo si sottrae alla Pa il potere discrezionale di spostare in avanti nel tempo il perfezionamento del Sal e allo stesso tempo si sposta il focus sulla maturazione di un diritto oggettivo. Peraltro, fanno notare i costruttori edili dell'Ance, nella prassi di cantiere, il direttore dei lavori , attraverso la compilazione tempestiva dei documenti contabili, garantisce l'avanzamento parallelo e contemporaneo della spesa e della realizzazione dell'opera. In altri termini, la contabilizzazione dei lavori è contestuale al loro avanzamento.

Gli emendamenti al decreto Sblocca cantieri
Alcuni emendamenti al decreto Sblocca-cantieri in discussione in Senato raccolgono esattamente la richieste dell'Ance, prevedendo che si passi dall'adozione del Sal alla «maturazione del Sal». Va tuttavia aggiunto che si tratta di emendamenti presentati solo da alcuni esponenti della minoranza (Forza Italia).

Il nuovo testo dell'articolo 113-bis del codice appalti in vigore dal 26 maggio

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