Appalti

Speciale Sblocca-cantieri/4. Doppio criterio per valutare l'anomalia delle offerte

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltante rilevano le offerte anormalmente basse applicando due sistemi differenziati: in rapporto al numero delle offerte in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo; con il metodo dei quattro quinti in caso di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma solo se le offerte sono pari o superiori a tre.

Ridefiniti i presupposti normativi
Il Dl n. 32/2019 ha ridefinito complessivamente il quadro di riferimento dei presupposti per rilevare le offerte anomale, nonché le condizioni di utilizzo dell'esclusione automatica delle stesse nelle gare con il prezzo più basso.

Nelle procedure con la valutazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il comma 3 mantiene come presupposto di riscontro dell'anomalia la contestuale sussistenza di un valore pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile sia per il prezzo sia per la componente tecnico-qualitativa, ma in base all'integrazione introdotta dal decreto «sblocca cantieri» tale calcolo dev'essere effettuato solo quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre: in caso di un numero inferiore, l'amministrazione può attivare la più semplice verifica di congruità.
Le disposizioni del Dl n. 32/2019 incidono in modo più consistente nella ridefinizione del sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse nelle gare nelle quali sia utilizzato il criterio del prezzo più basso, definendo anzitutto due percorsi: uno (regolato dal nuovo comma 2 dell'articolo 97) da applicarsi quando il numero delle offerte sia pari o superiore a quindici e un altro (disciplinato dal comma 2-bis) da utilizzarsi quando sia inferiore a quindici.

In entrambi i casi la stazione appaltante deve seguire la sequenza di operazioni prevista dalla norma, che parte dal calcolo della media dei ribassi, con conseguente esclusione delle offerte di maggiore e di minore ribasso (attraverso il «taglio delle ali»), per sostanziarsi, attraverso l'applicazione di successive operazioni di calcolo degli scarti, nella definizione della soglia di anomalia, in base alla quale è possibile individuare la migliore offerta non anomala.

Sistemi di calcolo in evoluzione
I sistemi di calcolo definiti dalle due disposizioni saranno
nel tempo modificati dal ministero delle infrastrutture, con specifico decreto, per non rendere predeterminabili le soglie.

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 97 stabilisce che i calcoli per la rilevazione delle offerte anormalmente basse si effettuino solo quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Tale elemento è rilievante in rapporto a quanto previsto dall'innovato comma 8, il quale stabilisce sia che la stazione appaltante prevede nel bando di gara o nella lettera di invito l'esclusione automatica delle offerte nelle gare con il prezzo più basso per appalti di valore inferiore alle soglie eurounitarie e che non abbiano rilevanza transfrontaliera (per esempio appalti di lavori di valore molto prossimo alla soglia di 5.548.000 euro), ma anche che tale percorso non ha luogo quando il numero delle offerte sia inferiore a dieci.

Le amministrazioni che utilizzino in un appalto sottosoglia il criterio del prezzo più basso, pertanto:

a) non devono applicare il sistema di calcolo per la rilevazione quando le offerte siano meno di cinque (ma possono in tal caso comunque effettuare la verifica di congruità prevista dal comma 6);

b) non possono utilizzare l'esclusione automatica quando le offerte siano meno di dieci (pertanto, in caso di un numero di offerte tra cinque e nove, devono sottoporre le anomale a verifica specifica).

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