Appalti

Sblocca-cantieri/1. Saltano gli appalti centralizzati per gli acquisti sopra-soglia dei Comuni non capoluogo

di Alberto Barbiero

I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.

Il decreto-legge «sblocca cantieri» introduce un’importante innovazione nelle disposizioni dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, eliminando l’obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di sviluppare oltre specifiche soglie i processi di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante moduli organizzativi aggregativi.

La disposizione stabiliva originariamente che le stazioni appaltante rappresentate da Comune non capoluogo dovessero acquisire i beni e servizi di valore superiore alle soglie eurounitarie facendo ricorso ai soggetti aggregatori; e, in particolare, alle centrali uniche di committenza costituite tra i Comuni e alle stazioni uniche appaltanti presso le Province, replicando un modello organizzativo già definito nel Dlgs 163/2006.

Lo stesso obbligo valeva per i lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di valore superiore ai 150mila euro e per i lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a un milione di euro.

Nel pacchetto di norme finalizzato a dare maggiore impulso agli appalti è contenuta la riformulazione di una parte del comma 4 dello stesso articolo 37, che con la sostituzione della parola «procede» con le parole «può procedere» trasforma l’obbligo in facoltà.

I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell’entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell’articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

L’opzione può consentire alle amministrazioni comunali interessate di valorizzare i moduli aggregativi sulle procedure più impegnative e complesse, nonché, al tempo stesso, di gestire autonomamente e più rapidamente gare per appalti di media entità.

Il quadro di obblighi derivante dal codice comporta per i comuni non capoluogo che vogliano gestire in proprio le procedure sopra le soglie individuate dall’art. 37 con strumenti informatici adeguati a soddisfare le prescrizioni dell’articolo 40, comma 2 dello stesso Dlgs 50/2016, dovendo quindi utilizzare piattaforme telematiche che consentano di effettuare procedure aperte (come nel caso degli appalti di lavori di valore superiore ai 200mila euro in base alle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 36).

L’innovazione determina anche una revisione delle scelte effettuate da molte amministrazioni locali in sede di costituzione di unioni di Comuni, per individuare le soluzioni più efficaci.

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