Appalti

Dl Sblocca-cantieri, pagamento diretto ai subappaltatori e Cdp nel project financing

di Mauro Salerno e Alessandro Arona

Oltre all'annunciata correzione di rotta sul regolamento attuativo (sarà un Dpr dall'iter più regimentato e non più un semplice Dpcm), l'ultima bozza del decreto Sblocca-cantieri approvato «salvo intese» dal Consiglio dei ministri contiene diverse altre novità. Quelle più rilevanti riguardano il tentativo di rendere più certo e praticabile il pagamento diretto dei subappaltatori e l'intenzione di far entrare Cassa depositi e prestiti e fondi immobiliari nel mercato del project financing, in qualità di promotori di nuove iniziative. Spuntano poi la riduzione dei tempi per i pareri sui progetti richiesti al Consiglio superiore dei lavori pubblici e la possibilità di dribblare un secondo parere del Cipe, nel caso di varianti alle grandi opere legge obiettivo non superiori al 30% del valore del progetto definitivo.

Pagamento diretto dei subappaltatori
Non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. L'ultima bozza del decreto Sblocca-cantieri cancella questa formula dall'articolo 105 (comma 13, lettera c, del Dlgs 50/2016) provando così a chiarire una volta per tutte che il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti «su richiesta» dell'impresa. La norma non chiarisce come bisognerà regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame contrattuale solo con il titolare dell'appalto e non hanno rapporti diretti con la Pa.

Pareri più veloci per il Consiglio superiore
Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per rilasciare i pareri sui progetti . Non cambia invece la soglia oltre la quale va richiesto l'intervento del Consiglio. Dall'Anas nei giorni sorsi era arrivata la richiesta di quadruplicare il tetto portandolo a 200 milioni . Nelle prime bozze era circolata l'ipotesi di raddoppiare la soglia da 50 milioni a 100 milioni. Ora non si prevede alcun cambiamento dell'importo.

Opere legge obiettivo: niente passaggio al Cipe per le varianti
Per velocizzare l'approvazione dei progetti arriva una misura che cancella l'obbligo di un nuovo passaggio al Cipe per l'approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di costo contenuti entro il 30% del valore del progetto definitivo già approvato dal Cipe. E si applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.

Cassa depositi e fondi immobiliari nel Ppp
Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti) potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai programmi di lavori pubblici delle Pa. La procedura cioè di cui all'articolo 183, comma 15, primo periodo, del Codice appalti (le proposte di concessione "fuori programmazione", di cui la Pa competente è tenuta a valutare entro tre mesi la fattibilità, chiedendo eventuali modifiche e poi mettendo progetto di fattibilità e Pef approvato a base di gara, con diritto di prelazione al promotore).

L'articolo 183 comma 15 del Codice consente oggi questa facoltà agli «operatori economici», mentre la norma del decreto Sblocca cantieri, consentirebbe di ampliare questa facoltà a: 1) «investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78..... » (cioè i fondi immobiliari); 2) gli istituti nazionali di promozione definiti dall'articolo 2 numero 3) del regolamento Ue 2015/1017...», cioè i soggetti autorizzati dalla Ue a operare come soggetti attuatori dei programmi europei. Il principale di questi soggetti, da pochi anni, è Cassa Depositi e prestiti.

Viste le difficoltà delle imprese di costruzione - di solito promotori o concessionari di opere pubbliche in project financing - a reperire finanziamenti bancari, la ratio di questa norma è quella di consentire di "farsi avanti" a soggetti che non debbano poi bussare alle banche per avere i finanziamenti, ma siano in grado di finanziarsi da soli, con capitale di rischio.
Essendo poi, in particolare CdP, soggetti anche tra i migliori in Italia nella valutazione economico-finanziaria degli investimenti in concessione, saranno anche in grado di elaborare proposte che "stiano in piedi". L'idea è dunque quella di dare sempre più a Cassa depositi il ruolo di soggetto promotore e auto-finanziatore di opere pubbliche in project financing.

La norma non dice nulla circa l'affidamento dei lavori, "a valle" della concessione. In base alle norme Ue, se la concessione è affidata con gara il concessionario è poi libero negli appalti a valle, ma certo l'affidamento diretto di lavori da parte di una banca pubblica non sarebbe il massimo della trasparenza. È dunque auspicabile che il testo finale del decreto imponga le gare "a valle" per i lavori.

Regolamento unico: valide per 180 giorni le vecchie linee guida
Come anticipato resta la norma che cancella la soft law a favore di un nuovo regolamento unico. Cambiano però i riferimenti legislativi (Dpr) e temporali. Non si prevede più che il provvedimento debba essere approvato entro 90 giorni, ma che linee guida e vecchi decreti attuativi rimangano in vigore per 180 giorni dal decreto.

Salta anche l'agenzia dighe
Al posto della norma specifica, in cui venivano attribuiti dettagliatamente ruoli e compiti dell'Agenzia per la sicurezza delle dighe in coordinamento con gli enti territoriali, nel nuovo testo di entrata in Cdm, si parla solo - nell'articolo del decreto dedicato ai commissari straordinari - della "costituzione di una struttura dedicata alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche.

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