Appalti

Strada dei Parchi, il Mit vince al Tar: niente risarcimento per il no al piano da 3 mld

di Massimo Frontera

Nella battaglia legale tra ministero delle Infrastrutture e Strada dei Parchi Spa, Porta Pia ottiene un primo successo presso il tribunale del Tar Lazio (Sezione Prima). Il giudici di primo grado - con la sentenza n.1692 pubblicata l'8 febbraio scorso - valutano correttamente l'operato del Mit nei confronti del concessionario Strada dei Parchi Spa (che gestisce le tratte della A24 e della A25 di attraversamento dell'Appennino centrale). I giudici, tra le altre cose, affermano che «il ministero, a fronte di un valore di rientro ritenuto non adeguato, ha legittimamente dato riscontro negativo alla richiesta della concessionaria, in ragione della non sostenibilità del Pef (piano economico finanziario, ndr) proposto».

La vicenda
La controversia riguarda la nuova proposta di piano economico finanziario che il concessionario ha presentato nel novembre del 2016 all'allora ministro Graziano Delrio. Quel piano prevedeva un programma di approfondita a radicale manutenzione dal costo stimato in circa tre miliardi (esattamente 2.971 milioni di euro). In assenza di risposte ufficiali da parte del ministero, il concessionario ha bussato al Tar Lazio, lamentando «l'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. in ordine alla proposta di aggiornamento e revisione del Piano economico e finanziario presentato dalla stessa, deducendone il contrasto con l'obbligo, gravante sulle parti, ai sensi dell'art. 11.1 della Convenzione Unica, di aggiornamento e revisione periodica del documento di programmazione». Il 13 febbraio di un anno fa - esattamente il giorno prima che si riunissero i giudici per discutere la questione - il Mit ha depositato la nota 5 gennaio 2018 con la quale comunicava al concessionario «che la proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario presentata da codesta società in data 24 novembre 2016, riportante un programma d'investimenti pari ad 2.971 Meuro non è accolta con conseguente formale conclusione del procedimento».

Le contestazioni
Strada dei Parchi ha subito impugnato la nota del Mit del 5 gennaio 2018, chiedendone l'annullamento e contestando al ministero delle Infrastrutture (ma anche al Cipe e alla Presidenza del Consiglio) che tale nota, con la quale si comunicava la fine del procedimento, sarebbe in contraddizione con una precedente nota dell'8 novembre 2016. Inoltre Strada dei Parchi ha contestato che il Mit avrebbe dovuto pronunciarsi entro dei termini precisi (rintracciati nella normativa), eventualmente acquisendo il parere della Commissione Ue (sulla compatibilità del sostegno pubblico). Infine, il concessionario avanza al Mit una richiesta di risarcimento dei danni con la motivazione che il silenzio della Pa «avrebbe reso impossibile alla concessionaria ottenere finanziamenti e realizzare nuovi investimenti».

Le motivazioni del Tar
Prima di tutto i giudici riconoscono che la nota del Mit del 5 gennaio 2018 «rappresenta l'atto conclusivo del procedimento avviato in relazione alla proposta di aggiornamento del Pef presentata il 23 novembre 2016», affermando anche che «il ministero, a fronte di un valore di rientro ritenuto non adeguato, ha legittimamente dato riscontro negativo alla richiesta della concessionaria, in ragione della non sostenibilità del Pef proposto».
I giudici respingono anche la richiesta di risarcimento avanzata da Strada dei Parchi, ricordando che «numerosi interventi legislativi hanno comunque consentito alla concessionaria di intraprendere lavori urgenti attraverso il ricorso alla contribuzione statale».

La complessità del Piano economico finanziario
È interessante anche il passaggio in cui i giudici escludono che la Pa possa avere una colpa per non aver approvato tempestivamente il piano economico finanziario. «Dalla documentazione versata in atti - si legge nella pronuncia - si evince che il procedimento di approvazione del Pef presenta una elevatissima complessità, derivante dalla difficoltà di trovare un punto di equilibrio accettabile tra le richieste formulate dal concessionario e le esigenze di finanza pubblica sottese a un corretto esercizio del rapporto di concessione, nonché una soluzione compatibile con il rispetto del quadro normativo vigente. Ciò porta ad escludere che possa imputarsi, a titolo di colpa, all'amministrazione, la mancata tempestiva approvazione del Pef. Il procedimento in questione, infatti, è caratterizzato dalla necessaria, continua interlocuzione tra le parti, dall'acquisizione di pareri degli organi competenti e dall'analisi tecnica delle proposte elaborate dal concessionario».
Sulla base di queste considerazioni, i giudici respingono anche una seconda richiesta di risarcimento per i danni derivanti dalla mancata approvazione del Pef «laddove e nella misura in cui risultasse definitivamente compromessa la possibilità per la deducente di giungere alla conclusione del Piano economico finanziario».
Tale possibilità però - cioè quella di arrivare all'approvazione del Pef - non viene compromessa (come dimostra «la circostanza che è in corso una interlocuzione tra le parti sulla nuova proposta della concessionaria»), fermo restando «l'obbligo per le parti di raggiungere un accordo al fine di aggiornare il Pef esistente e ormai scaduto».

LA PRONUNCIA DEL TAR LAZIO

La pronuncia del Tar Lazio n.1692/2019

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