Appalti

Gare, vanno escluse senza contraddittorio le offerte che non rispettano il salario minimo dei lavoratori

di Mauro Salerno

L’offerta che non rispetta il trattamento salariale minimo dei lavoratori va esclusa dalla gara. Senza poter invocare alcun contraddittorio, come invece accade quando ci si trova di fronte a un’anomalia da giustificare. È quanto chiarisce il Tar Toscana, con la sentenza n.165, depositata lo scorso primo febbraio. La pronuncia è tanto più importante, perché, come segnalano gli stessi giudici, l’esclusione senza possibilità di giustificazione è una conseguenza di una modifica normativa entrata in vigore con il Correttivo al codice appalti.

Il caso è nato intorno all’aggiudicazione di un appalto Anas per un lavoro di manutenzione stradale. L’impresa risultata vincitrice (con un ribasso non anomalo del 31,778%) è stata poi esclusa dalla gara (con aggiudicazione al secondo classificato) per non aver rispettato i minimi delle tabelle ministeriali sul costo della manodopera.

L’impresa esclusa ha proposto ricorso al Tar lamentando «che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il procedimento di verifica prima di disporre la sua esclusione, nel corso del quale essa avrebbe potuto rappresentare le soluzioni tecniche di cui dispone per eseguire i lavori riducendo i costi della manodopera, come la produttività di ogni singola squadra in ragione dell'esperienza acquisita e le agevolazioni di cui fruisce per l'assunzione di alcuni lavoratori».

I giudici hanno bocciato questa ricostruzione, dando ragione all’Anas. Secondo il Tar, infatti l’articolo 95, comma 10 del codice (che sovrintende la materia insieme all’articolo 97,comma 5, lettera d) evidenzia che «(anche) i minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle ministeriali” costituiscono un elemento inderogabile delle offerte presentate nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e, pertanto, in sede di verifica dell'anomalia non possono essere accettate giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale dei dipendenti a livelli inferiori a tale parametro».

Per questo «le stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016, prima dell'aggiudicazione hanno obbligo di controllare che i costi della manodopera rappresentati nell'offerta vincitrice non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle ministeriali». Questa verifica, aggiunge la sentenza, «non richiede alcun contraddittorio né, men che meno, che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse». Nel caso che la verifica dia esito negativo, cioè dimostri che si sono sforati al ribasso i minimi salariali contenuti nelle tabelle ministeriali «deve quindi ritenersi che l'offerta vada irrimediabilmente esclusa, come previsto dall'articolo 97, comma 5 (cui rinvia l'art. 95, comma 10) a norma del quale l'accertamento che l'anomalia dell'offerta deriva da un costo del personale inferiore ai minimi tabellari ne determina senz'altro l'esclusione».

La sentenza fa notare che a questo esito si arriva solo dopo la modifica all’articolo 95, comma 10 entrata in vigore a maggio 2017 con il Correttivo appalti (Dlgs 56/2017). Rendendo, così, inutile il richiamo dell’impresa esclusa a una pronuncia di un altro Tar che sarebbe risultata a lei favorevole. Sentenza che però si riferiva a un appalto andato in gara prima dell’entrata in vigore del correttivo. «Nella versione originaria - spiegano i giudici - il comma 10 dell'articolo 95 stabiliva che “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” senza prevedere la verifica preventiva, da parte della stazione appaltante, del rispetto da parte dell'offerta vincitrice dei trattamenti retributivi stabiliti dalle “tabelle ministeriali”».

La sentenza del Tar

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