Appalti

Nuovo carcere di Bolzano, Palazzo Spada (dopo il verdetto della Corte Ue) conferma l'esclusione della Mantovani

di Massimo Frontera

Arriva il verdetto - annunciato - sulla causa promossa dall’impresa Mantovani contro la decisione della Provincia autonoma di Bolzano di escluderla dalla gara. Il caso - sorto sulla corretta interpretazione da dare a un a norma del vecchio codice circa le cause di esclusione dalla gara (articolo 38, comma 1, lettera “c” del Dlgs. n.163/2006) - ha visto il coinvolgimento dell’Anac, con un proprio parere di precontenzioso, e da ultimo ha dovuto attendere la pronuncia del giudice europeo, al quale il Consiglio di Stato ha rimesso il caso.

Occorre ricordare che l’impresa veneziana Mantovani è tra gli operatori del settore delle costruzioni che stanno affrontando serie difficoltà finanziarie: il 22 novembre scorso, il Tribunale di Padova ha accolto la richiesta dell’impresa di concordato in bianco, e a marzo prossimo scade il termine di 120 giorni entro i quali presentare un piano concordatario di rilancio . Peraltro la gara per realizzare il nuovo carcere in project financing è stata vinta da Condotte, altra impresa a sua volta in difficoltà.

La definitiva sentenza del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 544/2019 (Sezione Sesta) segue a circa un anno di distanza la pronuncia della Corte Ue ( causa C-178/16 ).
Il caso rimesso alla Corte , è quello dell’impresa esclusa dalla gara per aver dichiarato che il proprio presidente del consiglio di amministrazione, nonché amministratore delegato e legale rappresentante - cessato dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara - non aveva riportato alcuna sentenza di condanna definitiva. Ma nel corso della procedura, la stazione appaltante era venuta a conoscenza - anche perché di dominio pubblico - del fatto che, proprio dieci giorni prima della data della presentazione dell'autodichiarazione da parte dell'impresa, tale soggetto aveva invece patteggiato una condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per aver promosso un sistema di fatture false.

La provincia di Bolzano ha pertanto chiesto giustificazioni all’impresa Mantovani sulla mancata dichiarazione del precedente penale. L’impresa ha sostenuto che la sentenza era passata in giudicato solamente a distanza di tre mesi dalla partecipazione alla gara; ma, soprattutto che, dopo aver appreso la notizia, si era dissociata dalla condotta del soggetto, rispetto al quale era stata disposta la rimozione da tutte le cariche sociali, il riscatto delle azioni detenute e l'avvio di un'azione di responsabilità, oltre al fatto che gli organi di gestione della società avevano subito un riassetto interno.

La stazione appaltante ha chiesto anche un parere dell’Anac. L’Autorità guidata da Cantone ha sottolineato che sebbene il comportamento dell’impresa non si configurasse come una falsa dichiarazione, il fatto di non aver comunicato il fatto alla stazione appaltante rappresentava certamente una violazione del dovere di leale collaborazione con la stazione appaltante stessa. In forza di questo, la stazione appaltante ha deciso l’esclusione dell’impresa dalla gara in base alla duplice motivazione dell'insufficiente e tardiva dimostrazione della dissociazione dalla condotta penalmente rilevante posta in essere dal soggetto cessato dalla carica, e della mancata dichiarazione della sentenza che era stata in ogni caso pronunciata in un momento antecedente alla gara.

La decisione è stata impugnata di fronte al Tar Bolzano e, dopo la reiezione di quest’ultimo, è stato promosso appello al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha deciso di rivolgersi alla Corte Ue per chiedere se sia compatibile con la disciplina comunitaria l'articolo 38, comma 1, lettera c), del vecchio codice - identico nei contenuti all'attuale articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 - nella parte in cui estendeva l'obbligo dichiarativo sull'assenza di sentenze definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale anche ai soggetti che erano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non avesse dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti.

Il giudice europeo ha in sostanza concluso che la norma del codice è assolutamente in linea con la direttiva Ue che consente alla stazione appaltante di tener conto di condanne penali per reati incidenti sulla moralità professionale a carico dell'amministratore di un'impresa, anche se tali provvedimenti non siano ancora passati in giudicato e nonostante che i soggetti condannati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Ne consegue che la norma è compatibile anche nella parte in cui consente all'amministrazione di escludere l'impresa, se non si sia effettivamente e completamente dissociata dalla condotta dell'amministratore.

L’intero percorso argomentativo viene ripreso e confermato anche dall’ultima pronuncia dei giudici del Consiglio di Stato, che riconosce la correttezza della procedura e delle decisioni messe in atto dalla stazione appaltante. «La stazione appaltante, dapprima ammettendo l'odierna appellante con riserva e poi avviando un procedimento di precontenzioso dinanzi all'ANAC, attendendo il relativo esito prima dell'adozione del provvedimento di esclusione – ripetesi, sorretto da puntuale motivazione circa l'inidoneità dei singoli atti indicati dalla Montovani ad integrare gli estremi dell'invocata fattispecie dissociativa –, ha rispettato tutte le garanzie procedimentali, senza appiattirsi su un paventato apodittico ‘automatismo' decisionale».

In particolare, «la valutazione della stazione appaltante in ordine alla carenza di elementi di prova univoci circa la tempestiva, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante dell'amministratore è sorretta da una motivazione puntuale e precisa, scevra da vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza e, come tale, sottratta al sindacato giurisdizionale». «Particolarmente significativa - osservano i giudici - è, al riguardo, la circostanza del non tempestivo avvio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, deliberato dal consiglio di amministrazione della Mantovani solo dopo la richiesta di chiarimento della stazione appaltante».

LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO N.544/2019

LA SENTENZA DELLA CORTE UE SULLA CAUSA C-178/16

La pronuncia del Consiglio di Stato n.544/2019

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