Appalti

Piccoli Comuni, firmato il decreto: subito i 400 milioni per sicurezza edifici e infrastrutrture

di Alessandro Arona

Via libera del ministero dell'Interno, esattamente nei termini previsti dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 107), al decreto che assegna 400 milioni di euro ai piccoli Comuni per realizzare già quest'anno investimenti per la messa in sicurezza di edifici e infrastrutture.
Il decreto, che assegna per la precisione 394,49 milioni di euro, è stato firmato il 10 gennaio dal capo del Dipartimento Affari Interni e territoriali, prefetto Elisabetta Belgiorno, e prevede - come disciplinato dalla legge di Bilancio - l'assegnazione immediata delle risorse (competenza e cassa) ai Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti.
Il decreto contiene la lista dei Comuni, in tutto 6.136, con le risorse assegnate.

Il comma 109 obbliga i comuni beneficiari del contributo a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio prossimo.

I contributi sono assegnati per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. La legge (comma 108) parla di «lavori e manutenzione straordinaria».

Ai fini del decreto non c'è stata nessuna selezione di progetti. I fondi sono stati assegnati - come previsto dalla legge - semplicemente in base alle dimensione dei Comuni:

1) 40mila euro a ciascun Comune con meno di 2.000 abitanti;
2) 50mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti;
3) 70mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
4) 100mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

Gli appalti - spiega sempre il comma 108 - sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il punto è stato modificato dalla stessa legge di Bilancio, comma 912, che per il solo 2019 consente per lavori da 40mila a 150mila euro l’utilizzo di procedura negoziata senza bando con invito di sole tre imprese e senza altra prescrizione (indagini di mercato o liste, criterio di rotazione). Dal momento che ogni Comune riceve al massimo 100mila euro è (quasi) sicuro che potrà utilizzare la procedura di cui sopra. Diciamo “quasi” perché la legge consente di aggiungere questi fondi ad altri già esistenti su un certo progetto, che potrebbe così avere importo superiore a 150mila euro. Ma i Comuni hanno interesse ad avviare piccoli cantieri, perché resta per tutti l’obbligo di partire entro il 15 maggio.

Nel decreto non è prevista alcuna verifica sui requisiti delle opere. Vale quanto indicato dalla legge: devono essere «investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale», ma non ci sono meccanismi di verifica.

La verifica prevista dal decreto è invece sul «Monitoraggio degli interventi» (articolo 2), previsto tramite il sistema di monitoraggio (già attivo) nel Mop (Monitoraggio opere pubbliche) all’interno della BDAP (Banca dati delle Pa), attive presso la Ragioneria generale dello Stato, Mef.
Sarà il Mef a trasmettere a ogni Comune, entro il 10 febbraio prossimo, «specifiche indicazioni operative» «al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell’inizio di esecuzione dei lavori».

Il comma 110 della legge - ripreso dal decreto - disciplina l'erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:
1) per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 112;
2) e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 111 prevede che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti:
1) nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l'inizio dell'esecuzione dei lavori;
2) o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo.

Con il medesimo decreto del Ministero dell'interno, è prevista l'assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero.
I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Il comma 113 dispone l'effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Il comma 114 obbliga i comuni assegnatari del contributo a indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Entrambe le norme sono riprese nel decreto.

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