Appalti

Tar Lazio: i patti di integrità vincolano l'impresa per il contratto

di Ilenia Filippetti

Gli impegni assunti dai concorrenti con la sottoscrizione dei «patti di integrità» operano pro futuro in relazione al contratto da affidare e non costituiscono dichiarazioni in ordine al possesso di pregressi requisiti rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. È questo il principio affermato dal Tar Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 12178 del 14 dicembre 2018.

Il caso
Nel febbraio 2017 una stazione appaltante segnalava all'Autorità anticorruzione l'esclusione di un operatore economico da una procedura di gara. L'esclusione – o meglio l'annullamento dell'intera procedura di gara – era stata disposta dall'Amministrazione a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale penale di Velletri nei confronti dell'amministratore unico della società. Dopo l'aggiudicazione della gara era stato infatti accertato che la gara era stata oggetto di turbativa d'asta. La stazione appaltante comunicava poi ad Anac l'annullamento in autotutela anche di un'altra aggiudicazione in favore della medesima impresa, provvedimento che prendeva anch'esso le mosse dalla medesima pronuncia del Tribunale di Velletri. L'Anac disponeva pertanto l'iscrizione, all'interno del Casellario informatico degli operatori economici, dell'annotazione contenente la menzione dell'esclusione dell'impresa dalle due gare citate per aver reso false dichiarazioni ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'articolo 38 dell'allora vigente Dlgs 163/2006. A tali fini, veniva in particolare richiamato dall'Anac il patto di integrità, sottoscritto ai fini della partecipazione ad entrambe le due gare, con il quale l'impresa si era impegnata «a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale con altri concorrente e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara)».

La decisione
Con la pronuncia in rassegna il Tar Lazio annulla l'iscrizione dell'impresa all'interno del Casellario informatico, evidenziando che gli impegni assunti dall'operatore economico mediante la sottoscrizione del «patto di integrità» operano su un piano squisitamente contrattuale e non costituiscono, di conseguenza, «dichiarazioni» in ordine alla ricorrenza di requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedure, la falsità delle quali è considerata l'unica condizione rilevante ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. h), del Dlgs 163/2006.
Più in particolare, l'Autorità evidenzia che i patti di integrità costituiscono condizioni generali di contratto predisposte dalla stazione appaltante ed accettate dall'impresa concorrente, con la conseguenza che la relativa accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara: si tratta, infatti, di condizioni finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga, pro futuro, il concorrente.

L'approfondimento
Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata nella pronuncia in commento, infatti, i «patti di integrità» costituiscono condizioni generali di contratto predisposte dalla stazione appaltante che devono essere necessariamente accettate dall'impresa concorrente (Consiglio di Stato, Sezione V, 5 febbraio 2018, n. 722).
Si tratta, in particolare, di un «sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara di cui trattasi», condizioni finalizzate dunque ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, e ciò sotto un duplice punto di vista:
1) sotto il profilo temporale, nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto;
2) sotto il profilo del contenuto, nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto per il quale la stessa concorre alla gara, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto (così Consiglio di Stato, Sezione V, 9 settembre 2011 n. 5066).
L'articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, prevede, in particolare, che: «le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». Il patto di integrità fa dunque sorgere obbligazioni strettamente connesse alla specifica procedura cui l'operatore economico partecipa e per la quale sottoscrive il patto, e non si riferisce quindi a comportamenti tenuti dall'impresa in occasione di precedenti appalti: ed infatti, ove fosse imposto con il patto di integrità un impegno di lealtà, trasparenza e correttezza riferito anche ad appalti precedentemente eseguiti, si verificherebbe un'indebita sovrapposizione con le cause di esclusione (ex articolo 38 Dlgs 163/2006 ed, attualmente, ex articolo 80 Dlgs 50/2016) relative alla pregressa condotta dell'impresa, cause che invece sono tassativamente ricondotte dal Codice dei contratti pubblici ad inadempimenti di obblighi assunti dall'impresa nei rapporti contrattuali, mentre gli impegni assunti nei patti di integrità si riferiscono esclusivamente alla singola gara per la quale ciascun patto viene predisposto ed accettato.

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