Appalti

Illeciti professionali, tempo e gravità delle violazioni rilevanti per l’esclusione dalle gare

di Guglielmo Saporito

L’articolo cinque rettifica alcuni motivi di esclusione da gare di appalto: la griglia fissata dall’articolo 80 del Codice appalti era già stata modificata dal Dlgs 56/ 2017, sanzionando l’operatore economico per documentazioni o non veritiere. Oggi è confermato e rafforzato l’onere, per chi intenda partecipare ad una gara, di elencare in modo chiaro gli elementi che possano far trasparire negligenze in altri rapporti con le amministrazioni.

La carenza di un casellario aggiornato circa gli infortuni imprenditoriali (contestazioni, risoluzioni, richieste di danni o sanzioni) aveva generato incertezze perché molte informazioni risultavano conosciute solo alle imprese del settore. Ad esempio, una risoluzione contrattuale per inadempimento, prima di essere annotata nel casellario Anac, è conosciuta solo dall’amministrazione procedente ed a pochi altri operatori: in successive gare, l’impresa sottoposta ad un inizio di procedura di inadempimento si poteva quindi presentare con un curriculum immacolato.

La giurisprudenza ha reagito a tale opacità, ritenendo che l’articolo 80 imponesse comunque alle partecipanti di confessare anche contestazioni in corso, affidandosi poi alla corretta valutazione della stazione appaltante. Oggi, il comma cinque dell’articolo 80 conferma il dovere di trasparenza: spetta poi all’amministrazione valutare il calibro delle carenze che, se siano gravi e rilevanti, causano l’esclusione.

La prima novità consiste in un aggettivo, perché le carenze che vanno dichiarate, sono quelle (oltre che significative) «persistenti» ed abbiano causato la risoluzione per inadempimento. Sono rilevanti anche le «altre sanzioni comparabili», cioè quelle che, senza giungere alla risoluzione del contratto, ne siano un’anticipazione.

L’articolo 80 dava peso specifico alle carenze contestate in un giudizio nei confronti della stazione appaltante, col risultato che bastava una lite per insabbiare e rinviare la rilevanza della contestazione su altre procedure di gara. L’attuale articolo 80 non prevede più che le carenze del precedente appalto debbano superare il vaglio di un giudice: spetta infatti all’amministrazione che ha bandito la gara valutare le carenze predette, semmai chiedendo informazioni all’ amministrazione che ha rilevato le carenze stesse. L’obbligo di informare l’amministrazione circa precedenti infortuni o carenze è mitigato da una nuova previsione: l’amministrazione deve infatti motivare sulla rilevanza della dichiarata carenza «anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione ed alla gravità della stessa». Del resto, in proposito già la Corte di giustizia aveva chiesto quella proporzionalità che oggi la norma ha imposto.

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