Appalti

Tar Calabria: va impugnato subito il bando che attribuisce più di 30 punti al prezzo

di Mauro Salerno

Il bando che attribuisce più di 30 punti su 100 al prezzo deve essere impugnato subito. L’impresa che perde il treno non può più puntare su questo aspetto per tentare di mettere in discussione la legittimità della gara. È quanto chiarisce il Tar Calabria (sezione di Catanzaro) respingendo il ricorso di un’impresa esclusa da una gara per aver violato le prescrizioni sulla documentazione da inserire nella busta con l’offerta tecnica (sentenza n. 2072/2018, depositata il 6 dicembre).

Nel tentativo di rientrare in gara, magari grazie all’annullamento e alla conseguente riedizione della procedura, il concorrente punito con il cartellino rosso ha “denunciato” al Tar la scelta di una Asl calabrese di premiare con 40 punti gli aspetti qualitativi dell’offerta e con ben 60 punti il prezzo «in aperta violazione» della norma del codice appalti (articolo 95, comma 10-bis) che impone alle stazioni appaltanti di stabilire «un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento».

Il Tar ha però respinto la richiesta, fondando la decisione sull’orientamento già espresso in altre sentenze da vari tribunali amministrativi, incluso il Consiglio di Stato, che «ritiene necessaria l’immediata impugnazione della clausola del bando, violativa dell art.95, comma 10-bis» del codice appalti.

La sentenza del Tar

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